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Adeguati assetti obbligatori per tutte le società

L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Questa disposizione è in vigore dal 16.3.2019, ai sensi dell’art. 389 co. 2 del D.Lgs. 14/2019, che individua le norme già applicabili, a differenza della formale decorrenza della piena operatività del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, attualmente prevista, invece, per il 15.7.2022, in virtù di quanto stabilito dal precedente co. 1, così come modificato dall’art. 42, co. 1, lett. a), del D.L. 36/2022.

Gli obblighi degli adeguati assetti aziendali, posti dall’art. 2086, co. 2, c.c., riguardano tutte le società, a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle relative caratteristiche dimensionali. Tale norma non interessa, al contrario, l’imprenditore individuale, la cui disciplina – recata dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022  – impone il dovere, in capo a costui, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Peraltro, le due discipline sono accomunate dall’applicazione dei successivi co. 3 e 4, che forniscono precise indicazioni operative ai fini della rilevazione tempestiva della crisi: verifica degli squilibri patrimoniali, finanziari e reddituali; riscontro della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale almeno per i successivi 12 mesi; identificare i segnali di allarme previsti per i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agente della Riscossione).