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Acquisto di carburante, deducibilità del costo e detrazione dell’IVA

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi di acquisto del carburante e la detraibilità della corrispondente IVA, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare “carte di credito, carte di debito o carte prepagate” emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, del D.P.R. 605/1973 (così, con identica formulazione, l’art. 1, co. 922, della Legge 205/2017, nonché il successivo co. 923). Quest’ultima disposizione ha, inoltre, demandato al Direttore dell’Agenzia delle Entrate la possibilità di individuare qualsiasi “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo”. Tale facoltà è stata esercitata con il Provvedimento 73203/2018, che ha identificato – quali strumenti adeguati ad identificare l’avvenuta effettuazione dell’operazione – i seguenti mezzi di pagamento:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 1736/1933 e al D.P.R. 144/2001;
  • quelli elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 8/2014, punto 5.

Al riguardo, la C.M. 8/E/2018 ha osservato che sebbene l’intervento dell’art. 1, co. 923, della Legge 205/2017 – a modifica dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. d), del D.P.R. 633/1972 – sembri limitare l’utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti, la coerenza del sistema, in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti. Se, dunque, come esplicitato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018, l’impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all’acquisto di carburante in base al D.P.R. 917/1986, indipendentemente dal relativo quantum e dal veicolo di riferimento – compresi gli autocarri, i trattori stradali, le autovetture e motoveicoli, in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.) – dall’altro, non può negarsi l’idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal TUIR (inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione.