La disciplina prevista dall’art. 2112 c.c., riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori interessati da un trasferimento d’azienda, trova applicazione anche in caso di procedura concorsuale, salvo quanto stabilito dall’art. 191 del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”), secondo cui al trasferimento d’azienda nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – ad esempio, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – oppure della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti, gli artt. 47 della L. 428/1990 e 11 del D.L. 145/2013, nonchè le altre disposizioni vigenti in materia. A questo proposito, si ricorda che il co. 4-bis dell’art. 47 della L. 428/1990 stabilisce che – qualora sia stato raggiunto un accordo sindacale con finalità di salvaguardia dell’occupazione – l’art. 2112 c.c., fermo il trasferimento al beneficiario dell’operazione (cessionario, conferitaria, affittuario, ecc.) dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dell’accordo stesso, se il trasferimento riguarda aziende per le quali:
- vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in continuità indiretta (art. 84, co. 2, del D.Lgs. 14/2019), con trasferimento d’azienda successivo all’apertura del concordato preventivo stesso;
- vi sia stata l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti non liquidatori.
Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza si è, pertanto, allineato all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il predetto accordo sindacale di cui all’art. 47, co. 4-bis, della L. 428/1990 può contemplare la deroga dell’art. 2112 c.c. relativamente alle condizioni di lavoro – consentendo modifiche, anche peggiorative, dell’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai lavoratori interessati – ma che, al contrario, non permette di derogare al passaggio automatico dall’impresa del concedente a quella dell’affittuario (Cass. 10414/2020), del cessionario o della conferitaria.
I co. 5 e 5-bis dell’art. 47 della L. 428/1990 si occupano, invece, del trasferimento di aziende soggette a procedure realizzative (liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio e liquidazione coatta amministrativa), stabilendo che:
- i rapporti di lavoro proseguono con il beneficiario del trasferimento aziendale;
- nel corso delle consultazioni, è possibile stipulare contratti collettivi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, in deroga all’art. 2112, co. 1, 3 e 4, c.c. (rimane ferma la possibilità di accordi individuali, da sottoscriversi in sede di conciliazione di cui all’art. 2113, ultimo co., c.c.);
- non si applica l’art. 2112, co. 2, c.c. (responsabilità solidale), con l’effetto che il TFR è immediatamente esigibile nei confronti del soggetto che trasferisce l’azienda (il Fondo di Garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza interruzione del rapporto alle dipendenze del destinatario del trasferimento aziendale).
I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario, o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da costoro effettuate entro un anno dal trasferimento, ovvero nel maggior periodo stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti di tali lavoratori, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’art. 2112 c.c. (art. 47, co. 6, della L. 428/1990).



