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Le proposte concorrenti di concordato preventivo

L’art. 90 del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi” o “CCII”) stabilisce che colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

Ai fini del computo della percentuale del 10%, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

La relazione di attestazione di cui all’art. 87, co. 3, CCII può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.

Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’art. 87, co. 3, CCII il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al 20% nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’art. 13 CCII.

La proposta concorrente può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.

La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 20 giorni prima della votazione dei creditori.