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La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

L’art. 63, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”) stabilisce che – nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ordinari, agevolati oppure ad efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 CCII) – il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi, l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa.

La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCIIdepositata presso gli uffici competenti indicati dall’art. 88, co. 5, CCII: deve pure essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che tale documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle componenti attive del patrimonio (art. 63, co. 2, CCII). L’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la firma è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale, salvo che ricorrano i presupposti (“falcidia” superiore al 70% e all’importo di euro 30.000.000) per l’intervento della struttura centrale dell’Amministrazione Finanziaria. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’adesione alla proposta è espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall’Inps, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della Riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.

L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nel caso in cui, l’Agenzia delle Entrate (e/o l’Inps e l’Inail) rifiuti il proprio consenso, o non si esprima entro 90 giorni dal deposito della proposta (salvo modifica o riproposizione della stessa), l’ente creditore è tecnicamente considerato un «creditore estraneo all’accordo», che deve essere pagato al 100% entro 120 giorni dalla scadenza del credito (o dall’omologazione se già scaduto a tale data), a meno che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’omologazione forzosa (c.d. cram down fiscale e previdenziale) prevista dall’art. 63, co. 4  e ss., CCII.

La transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie (art. 63, co. 8, CCII).