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Il piano attestato di risanamento nel Codice della Crisi

L’art. 56 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce, al co. 1, che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

Il successivo co. 2 dispone che il piano deve avere data certa e deve contenere:

a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parte correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o insolvenza in cui si trova;

c) le strategie d’intervento;

d) l’elenco dei creditori, l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, e l’elenco dei creditori estranei, con indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti;

e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, e le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, e i tempi necessari per garantire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;

g-bis) l’analitica indicazione dei costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche degli oneri necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

L’art. 56, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 precisa, inoltre, che un professionista indipendente (art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

Il piano, l’attestazione di cui al co. 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore (art. 56, co. 4, del D.Lgs. 14/2019).

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa (art. 56, co. 5, del D.Lgs. 14/2019).

Sotto il profilo dell’efficacia, l’art. 166, co. 3, lett. d), del D.Lgs. 14/2019 afferma che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato (artt. 56 e 284 del D.Lgs. 14/2019) e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria.

L’art. 324 del D.Lgs. 14/2019 precisa, infine, che alcune disposizioni in tema di bancarotta preferenziale (art. 322, co. 3, CCI) e semplice (art. 323 CCI) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato, ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 14/2019, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. 14/2019.