La fattispecie del finanziamento effettuato dal socio della s.r.l. è disciplinata, in primo luogo, dall’art. 2467 c.c., secondo cui il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Questa disposizione è applicabile ai finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, in uno dei seguenti contesti:
- in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto;
- in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento.
Il predetto principio di postergazione opera, inoltre, nell’ambito dei gruppi di imprese, per effetto del richiamo operato dall’art. 2497-quinquies c.c., con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore della s.r.l., da parte di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti.
L’art. 2467 c.c. non può, invece, trovare integrale applicazione nell’ambito di alcune soluzioni della crisi, al ricorrere di specifiche condizioni, come la composizione negoziata (artt. 22, co. 1, lett. b) e c), e 25, co. 8, del D.Lgs. 14/2019), gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 102 e 64-bis, co. 9, CCII).
Nel caso di accesso alla liquidazione giudiziale, l’art. 164, co. 2, CCII stabilisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell‘anno anteriore: si applica l’art. 2467, co. 2, del codice civile.



