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Deduzione ACE ammissibile anche per alcune imprese in crisi

L’art. 9 del D.M. 3.8.2017 stabilisce che non possono accedere all’Aiuto alla Crescita Economica (art. 1 del D.L. 201/2011) le imprese assoggettate al fallimento, alla liquidazione coatta amministrativa, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Questa formulazione letterale pone, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi, in quanto non dispone nulla con riferimento ad altre fattispecie di difficoltà dell’imprenditore in contabilità ordinaria. In primo luogo, si osservi che non è riportato alcun riferimento al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14-ter e ss. della Legge 3/2012), riguardante i soggetti non fallibili, tra i quali rientrano, ad esempio, i c.d. imprenditori “sotto soglia” – non assoggettabili alla Legge Fallimentare, in quanto non superano i limiti previsti dall’art. 1 del R.D. 267/1942 – oppure le start up innovative, a norma dell’art. 31, co. 1, del D.L. 179/2012. Considerato che tale istituto è qualificato dalla Legge 3/2012 come una procedura concorsuale, e presenta diverse caratteristiche simili al fallimento (in particolare, la nomina di un liquidatore con funzioni analoghe a quelle del curatore), si dovrebbe ritenere che la deduzione ACE non sia fruibile dall’imprenditore assoggettato al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore. Questa conclusione trova indiretta conferma anche nella Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017, secondo cui nell’art. 9 dello stesso “sono stati identificati alcuni casi di esclusione soggettiva dell’agevolazione ACE, avendo riguardo a quei soggetti che si trovano in procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica per le quali, peraltro, si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari”. Questo principio appare, inoltre, utile ad affrontare le incertezze rispetto ad una procedura concorsuale dei soggetti fallibili, non citata dalla suddetta disposizione, ovvero il concordato preventivo (artt. 160 e ss. L. fall.), così come l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’imprenditore non fallibile (artt. 6 e ss. della Legge 3/2012). A questo proposito, si dovrebbe ritenere preclusa la fruizione della deduzione ACE se la procedura presenta una natura meramente liquidatoria, ovvero tale da escludere una qualsiasi forma di prosecuzione oggettiva dell’attività in funzionamento. Ad esempio, il beneficio non dovrebbe ritenersi ammissibile nel caso del concordato preventivo liquidatorio o con cessione dei beni, in quanto tale procedura non è finalizzata alla continuazione dell’attività e il reddito – analogamente alla liquidazione ordinaria – è determinato secondo le disposizioni speciali dettate dall’art. 182 del D.P.R. 917/1986.

Diversamente, l’agevolazione dovrebbe spettare nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis L.fall.), sia nella forma “diretta”, mediante prosecuzione dell’attività da parte del debitore, che in quella “indiretta”, attuata tramite la cessione o il conferimento – previa applicazione delle specifiche regole ACE di riferimento, ad esempio l’art. 5, co. 8, lett. b), del D.M. 3.8.2017 – dell’azienda in funzionamento. Le medesime osservazioni potrebbero, pertanto, essere formulate con riguardo all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’imprenditore non fallibile, nonché all’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.).

Quest’ultimo può avere una finalità liquidatoria, analogamente al concordato preventivo con cessione dei beni, con conseguente esclusione della deduzione ACE, in quanto lo strumento utilizzato non è finalizzato alla continuazione dell’attività e il reddito d’impresa è determinato secondo regole diverse da quelle ordinarie. Al contrario, se tale intesa di ridefinizione delle passività persegue obiettivi di risanamento, l’agevolazione dovrebbe ritenersi ammissibile, così come nell’ipotesi del piano attestato di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942, coerentemente con i principi delineati dalla Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017.