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Composizione negoziata della crisi dell’impresa “sopra soglia”: esiti delle trattative

L’art. 23 del D.Lgs. 14/2019 (“CCII”) stabilisce, al co. 1, che quando – in esito alle trattative della composizione negoziata della crisi dell’impresa diversa da quella “minore” (art. 2, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14/2019) – è individuata una soluzione idonea, le parti possono, alternativamente:

a)  concludere un contratto, con uno o più creditori, oppure una o più parti interessate all’operazione di risanamento, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 25-bis, co. 1, CCII,  se, secondo la relazione finale dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ;

b)  stipulare una convenzione di moratoria (art. 62 CCII);

c)  concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito e dall’esperto, che produce gli effetti di cui all’art. 166, co. 3, lett. d), CCII (esenzione da revocatoria ordinaria e nella liquidazione giudiziale) e all’art. 324 CCII (esenzione dai reati di bancarotta semplice e fraudolenta preferenziale). Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Nel caso di accordo sui debiti fiscali (art. 23, co. 2-bis, CCII), lo stesso è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto, producendo gli effetti con il deposito presso il tribunale competente, il quale – verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo – ne autorizza l’esecuzione con decreto, oppure dichiara che è privo di effetti.

In alternativa alle suddette soluzioni, l’imprenditore piò assumere uno dei comportamenti riconosciuti dall’art. 23, co. 2, CCII:

a) predisporre il piano attestato di risanamento (art. 56 CCI);

b) chiedere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII). La percentuale di cui all’art. 61, co. 2, lett. c), è ridotta al 60% (contro il 75%) se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto oppure tale istanza di omologazione è proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. 14/2019);

d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal CCII, dal D.Lgs. 270/1999 o dal D.L. 347/2003.

Le suddette soluzioni (art. 23, co. 1 e 2, CCII) possono intervenire durante le trattative, oppure a conclusione della composizione della composizione negoziata della crisi, e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, piò essere apposta successivamente.