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Codice della Crisi e obblighi sindacali

L’art. 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che, qualora non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi, procedure diverse di informazione e consultazione, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di 15 dipendenti informa con comunicazione scritta, anche a mezzo PEC, le rappresentanze sindacali di cui all’art. 47, co. 1, della L. 428/1990 delle rilevanti determinazioni – assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e della predisposizione del piano nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) – che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Le rappresentanze sindacali, entro 3 giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro.

La conseguente consultazione deve avere inizio entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi 10 giorni dal suo inizio.

La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai propri rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa.

Nel caso di consultazione svolta nell’ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso (art. 25-ter, co. 5, CCI), un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.