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L’adeguato assetto organizzativo aziendale

Per assetto organizzativo, si intende:

  • il sistema di funzionigramma e organigramma  e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità;
  • il complesso procedurale di controllo.

Un assetto è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, e alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

L’assetto organizzativo adeguato presuppone:

  • la completezza delle funzioni aziendali esistenti;
  • la separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
  • la chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascun funzione.

L’assetto organizzativo è, pertanto, adeguato se presenta:

  • l’organizzazione gerarchica;
  • la redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
  • l’esercizio dell’attività decisionale e direttiva da parte dell’Amministratore Delegato e dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
  • la sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi, anche con riferimento alle società controllate;
  • l’esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
  • la presenza di direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione (al fine di garantire l’efficacia dei flussi informativi);
  • la corrispondenza tra la struttura decisionale aziendale e le deleghe presentate al Registro delle Imprese;
  • l’esistenza di piani strutturati di formazione del personale.