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Adeguati assetti e verifica degli squilibri aziendali

L’art. 3, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che gli assetti societari di cui all’art. 2086, co. 2, c.c. – analogamente alle misure idonee richieste all’imprenditore individuale per la rilevazione tempestiva della crisi (art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019) – devono consentire di “rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore”.

Tali squilibri non devono necessariamente essere riscontrati tramite il formale calcolo di indicatori, potendosi desumere anche dalla mera analisi strutturale dello stato patrimoniale e del conto economico (e del rendiconto finanziario), che presuppone la redazione di un bilancio infrannuale per competenza, coerente con il principio contabile nazionale OIC 30, in quanto – ai fini della sussistenza dell’adeguato assetto e, conseguentemente, della rilevazione tempestiva della crisi – non può ritenersi sufficiente il solo bilancio d’esercizio.

In caso di ricorso agli indici e ai margini, alcuni riferimenti per verificare gli squilibri patrimoniali, finanziari e reddituali potrebbero essere i seguenti:

  • il margine di struttura – che misura la capacità dell’impresa di finanziare le attività a medio-lungo termine (immobilizzazioni) con fonti di natura consolidata (patrimonio netto e debiti scadenti oltre i 12 mesi) – oppure i corrispondenti indici di autocopertura e copertura globale delle immobilizzazioni;
  • il margine di tesoreria, dato dalla sommatoria di disponibilità liquide (cassa e banche attive) e crediti a breve termine al netto dei debiti correnti, oppure l’equivalente indice di liquidità immediata;
  • il margine di disponibilità, pari al margine di tesoreria incrementato delle rimanenze di magazzino (ovvero l’attivo circolante al netto dei debiti a breve termine), o il corrispondente indice di liquidità corrente;
  • il grado di indipendenza finanziaria, che pone a confronto il patrimonio netto e la posizione finanziaria netta – pari a tutti i debiti finanziari, a breve e medio-lungo termine, al netto delle disponibilità liquide – e la loro incidenza sullo stato patrimoniale passivo;
  • il Margine Operativo Lordo (MOL) e il suo rapporto con gli oneri finanziari, in modo da individuare la sostenibilità degli interessi passivi;
  • la sostenibilità dell’indebitamento finanziario, riscontrabile come rapporto tra la posizione finanziaria netta e il Margine Operativo Lordo;
  • la redditività del capitale investito (ROI) e il suo confronto con il costo esplicito dell’indebitamento oneroso (ROD) e, quindi, l’effetto leva, misuratore del rischio finanziario associabile all’impresa;
  • il rapporto tra il Margine di Contribuzione e il Reddito Operativo, che consente di esaminare il profilo di rischio operativo dell’impresa;
  • la durata del ciclo monetario, identificata con la sommatoria dei giorni di rotazione delle rimanenze di pagamento e dei giorni di incasso dei crediti commerciali, al netto dei giorni di pagamento dei debiti verso fornitori.

Costituiscono, inoltre, degli squilibri i segnali individuati dall’art. 3, co. 4, del D.Lgs. 14/2019 e, in ottica, prospettica la non sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi (artt. 2, co. 1, lett. a), e 3, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 14/2019).