La delibera di destinazione del risultato dell’esercizio 2025, nel caso di perdita, è differenziata a seconda dell’entità della stessa e di altre eventuali perdite pregresse non sospese in base a disposizioni agevolative (e di quella del 2020 eventualmente sospesa per cinque periodi amministrativi ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23/2020), in virtù di quanto intaccano il capitale sociale:
- non più di un terzo, senza far scendere il capitale sociale sotto i minimi di legge;
- più di un terzo, ma il capitale sociale continua a rispettare le soglie legali (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
- in modo da ridurlo sotto le soglie legali (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).
Ai fini della verifica dell’entità del “terzo”, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8221/2007 e 5740/2004), la perdita – prima di essere rapportata al capitale sociale – deve essere assunta al netto delle riserve e delle altre voci idonee a ridurla o coprirla prima di intaccare il capitale sociale. In tal senso, si veda anche la precedente versione del principio contabile nazionale OIC 30, par. 2.2.1, secondo cui “La perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure – più semplicemente – quando l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale”.
L’individuazione delle “perdite” rilevanti ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni (e da confrontare con il capitale sociale), oltre a quanto sopra indicato dalla giurisprudenza di legittimità e dal principio contabile nazionale OIC 30, dovrebbe essere effettuata, a parere di chi scrive, verificando pure se il patrimonio netto comprenda anche perdite per le quali la società si è avvalsa in passato, in virtù di norme speciali, del differimento della copertura delle stesse. A questo proposito, si ricorda quanto stabilito dall’art. 6 del D.L 23/2020, relativamente alle perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022:
- non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c., e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c. è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- nelle ipotesi previste dagli 2447 e 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.: fino a tale data, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.;
- le suddette perdite rinviate agli esercizi successivi devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Nel caso in cui la società si sia avvalsa di tali disposizioni, le perdite 2021 e/o 2022 rinviate ad esercizi successivi (non oltre il quinto), non dovrebbero essere computate – a differenza di quelle del 2020, essendo prossimo alla scadenza, con l’approvazione del bilancio 2025, il predetto quinquennio di “moratoria” – in sede di quantificazione delle perdite da confrontare con il capitale sociale, per la verifica della misura del “terzo”, all’esito della chiusura del bilancio del periodo amministrativo 2025. In senso conforme, si veda l’orientamento del Comitato Triveneto dei Notai, Massima T.A.1, secondo cui il rinvio – sino al quinto esercizio successivo – riconosciuto dall’art. 6 del D.L. 23/2020 riguarda le “perdite d’esercizio” interessate (relative agli esercizi 2021 e/o 2022) nella loro interezza, così come risultanti dal conto economico, a prescindere dall’eventuale esistenza di riserve a patrimonio netto in grado di ridurre tali perdite. Questa posizione non è, invece, condivisa dal Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 88-2021/I, a parere del quale le perdite oggetto di sospensione sono soltanto quelle che incidono sul capitale sociale e, quindi, non nella loro totalità, ma al netto delle riserve di patrimonio netto.
Esempio
Al 31 dicembre 2022, la Alfa s.p.a. presentava un patrimonio netto di euro 10.000, così formato:
- capitale sociale: euro 50.000
- perdita 2020 «sospesa»: euro -40.000
- utile 2021: euro 80.000
- perdita 2022: euro -80.000
La società si è avvalsa dell’art. 6, D.L. 23/2020, rinviando la copertura delle perdite 2020 e 2022 al quinto esercizio successivo.
Gli esercizi 2023 e 2024 si sono conclusi con un risultato economico pari a 0, mentre il 2025 si è chiuso con una perdita di euro -30.000.
Aderendo all’orientamento del Comitato Triveneto dei Notai, in sede di chiusura del bilancio 2025, la società (pur avendo un patrimonio netto contabile negativo per euro -20.000) non si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447, c.c., in quanto la perdita 2022 (euro 80.000) è stata integralmente rinviata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23/2020, mentre la perdita 2020 «sospesa» da coprire ora (euro 40.000) e quella del 2025 (euro 30.000) trova completa copertura nelle riserve di utili del 2021 (euro 80.000).
Diversamente, secondo la posizione del Consiglio Nazionale del Notariato, la perdita 2022 (euro 80.000) non è stata rinviata a norma dell’art. 6 del D.L. 23/2020, in quanto coperta delle riserve di utili del 2021 per euro 80.000 (e come tale non suscettibile di incidere sul capitale sociale), e dunque la perdita 2025 (euro 30.000), unitamente a quella del 2020 (euro 40.000) e del 2022 non sospesa (euro 80.000), al netto delle riserve di utili (euro 80.000) intacca il capitale sociale (euro 50.000) di oltre un terzo, facendolo scendere sotto il limite di legge e, quindi, facendo rientrare la società nella fattispecie di cui all’art. 2447, c.c., costringendola ai conseguenti adempimenti.



