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L’esercizio dell’impresa nella liquidazione giudiziale

L’art. 211 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale – procedura concorsuale che, dal 15 luglio 2022, ha sostituito il fallimento – non determina la cessazione dell’attività quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • il Tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, autorizza il Curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori;
  • successivamente, su proposta del Curatore, il Giudice Delegato – previo parere favorevole del Comitato dei Creditori – autorizza, con Decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.

I contratti pendenti proseguono, salvo che il Curatore intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. A questo proposito, il co. 10 dell’art. 189 CCI dispone che «Quando è disposta o autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facoltà del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti. In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo”.

I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio devono essere soddisfatti in prededuzione (art. 221, co. 1, lett. a), CCI).

Il Curatore deve convocare il Comitato dei Creditori, almeno ogni tre mesi, per informarlo sull’andamento della gestione, ponendolo nelle condizioni di pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio.

Qualora il Comitato dei Creditori non ravvisi l’utilità della prosecuzione dell’attività, il Giudice Delegato dispone la cessazione dell’esercizio provvisorio.

Ogni semestre, nonché alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il Curatore deve presentare un rendiconto dell’attività, mediante deposito in Cancelleria. In ogni caso, il Curatore informa senza indugio il Giudice Delegato e il Comitato dei Creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.

Il Tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento, qualora ne ravvisi l’opportunità, con Decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il Curatore e il Comitato dei Creditori.

Il Curatore autorizzato all’esercizio provvisorio non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero essere affidatario di subappalto.