L’art. 120-bis del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi), come il concordato preventivo, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni devono risultare da verbale redatto da un notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.
Ai fini del buon esito della ristrutturazione, il piano – anche modificato prima dell’omologazione – può prevedere qualsiasi variazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonchè fusioni, scissioni e trasformazioni.
Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.
Dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.
I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 14/2019. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.
Le suddette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.



