placeholder

Proposta di transazione fiscale nel concordato preventivo e comunicazione agli uffici competenti

L’art. 88, co. 5, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che, ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale nell’ambito del concordato preventivo, copia della proposta e della relativa documentazione – contestualmente al deposito presso il tribunale (il tema in passato era stato affrontato anche dalla R.M. 3/E/2009) – deve essere presentata all’Agente della Riscossione e agli altri uffici (compresa l’Agenzia delle Entrate) competenti sulla base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi.

L’Agente della Riscossione, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso: nel medesimo termine, gli altri uffici (come l’Agenzia delle Entrate) devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, accertamento, liquidazione ed addebito, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivanti da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’Agente della Riscossione.

Dopo la nomina del commissario giudiziale, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli artt. 105, co. 1, e 106 del D.Lgs. 14/2019.

Si ricorda che in passato la C.M. 16/E/2018, par. 5.1.3 aveva chiarito che, per quanto concerne gli effetti della certificazione, alla predetta attività non è riconducibile alcuna cristallizzazione del debito tributario: l’Agenzia delle Entrate può, in ogni caso, procedere ad accertare ed iscrivere a ruolo le ulteriori somme dovute in relazione a fattispecie diverse da quelle che avevano generato il debito oggetto di transazione, sebbene riferibili ai medesimi periodi d’imposta.

La quantificazione del complessivo debito tributario vale, pertanto, ai soli fini del voto spettante agli enti fiscali, nonché dell’importo da soddisfare in moneta concordataria a seguito dell’omologazione della proposta: l’Agente della Riscossione è legittimato ad esprimere il voto limitatamente al proprio credito per oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.