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Riduzione dei debiti, reddito d’impresa e scomputo delle perdite fiscali

L’art. 88, co. 4-ter, del D.P.R. 917/1986 stabilisce che non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa – comprese quelle nei confronti nei soci – derivanti dall’esecuzione di un concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, oppure di una procedura estera equivalente prevista in uno Stato o un territorio con il quale esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione alle perdite a cura dell’associato in partecipazione.

La totale non imponibilità, senza limiti, delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti è, pertanto, circoscritta ai soli concordati preventivi di tipo realizzativo, e non anche a quelli di natura conservativa, che sono, invece, soggetti ai vincoli quantitativi previsti per gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, nonché per i piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle Imprese.

È, infatti, stabilita una rilevanza fiscale limitata, qualora le sopravvenienze attive emergano per effetto della riduzione di debiti operata in seguito a concordato di risanamento oppure accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese, ovvero a procedure estere equivalenti. Al ricorrere di una di tali ipotesi, la riduzione dei debiti dell’impresa – compresi quelli nei confronti dei soci – non costituisce sopravvenienza attiva imponibile esclusivamente per la parte che eccede la sommatoria di tre componenti:

  • le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 del TUIR, senza considerare il limite dell’80% (rilevano anche le perdite trasferite al consolidato fiscale nazionale di cui all’art. 117 del D.P.R. 917/1986, e non ancora utilizzate);
  • gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, co. 4, del TUIR, ovvero indeducibili nel periodo d’imposta, in quanto eccedenti il 30% del Risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del Rol di competenza di tale periodo d’imposta.
  • la deduzione ACE (art. 1 del D.L. 201/2011 e D.M. 3.8.2017), e le eventuali eccedenze della stessa.

La tematica ha formato oggetto di specifici chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta ad alcune istanze di interpello (85/2018 e 120/2018).

Tale disciplina esplica effetto anche con riferimento ad alcune soluzioni stragiudiziali perfezionate nell’ambito della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019), quali il contratto con uno o più creditori e l’accordo stragiudiziale firmato anche dall’esperto – disciplinati dall’art. 23, co. 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 14/2019 – pubblicati presso il Registro delle Imprese (art. 25-bis, co. 5, del D.Lgs. 14/2019).

Si segnala, infine, che l’art. 8 del D.Lgs. 186/2025 ha introdotto una norma di interpretazione autentica, al fine di stabilire l’applicabilità dell’art. 88, co. 4-ter, del TUIR a tutti gli istituti del Codice della Crisi – dando così attuazione a quanto previsto dalla Delega Fiscale, e in particolare dall’art. 9, co. 1, lett. a), n. 3), della Legge 111/2023 – nei seguenti termini:

  • la detassazione integrale ed incondizionata prevista per il concordato fallimentare e preventivo liquidatorio si applica anche nel caso di concordato nella liquidazione giudiziale – che, dal 15 luglio 2022, ha sostituito il concordato fallimentare – e concordato minore liquidatorio, nonché concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (contrariamente a quanto  sostenuto dalla risposta ad interpello 179/2025), che di fatto rappresenta una variante del concordato preventivo, seppure in esito alla composizione negoziata della crisi;
  • la limitazione della detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti – all’importo che supera la sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo (art. 84 del TUIR), degli interessi passivi indeducibili riportabili (art. 96, co. 4, del TUIR) e delle eccedenze di ACE – si applica, oltre alle ipotesi già previste (concordato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati di risanamento pubblicati al Registro delle Imprese e procedure estere equivalenti), pure ai casi di concordato minore in continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ordinari, agevolati e ad efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 CCII) oppure esecutivi del piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, in tal senso si era già espressa la risposta ad interpello 222/2024), nonché al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.