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Gli schemi del bilancio di liquidazione senza continuazione dell’attività

Le società in liquidazione per le quali non sia stato deliberato l’esercizio provvisorio, anche di singoli rami, adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell’Appendice A del principio contabile nazionale OIC 5 – Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione senza attività in continuazione.

Negli schemi del bilancio di liquidazione potrebbero essere presenti diverse voci di importo irrilevante. In tal caso, il raggruppamento delle voci favorisce la chiarezza del bilancio, come dall’art. 2423-ter, co. 2, c.c.: «Le voci precedute da numeri arabi […] possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento».

Le società possono non presentare il comparativo nel bilancio dell’esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all’Appendice A: la mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.

La classificazione delle voci dell’attivo è per natura e non per destinazione: pertanto, nelle voci «attività immateriali» e «attività materiali» confluiscono i beni e diritti classificati nei bilanci in continuità come immobilizzazioni immateriali e materiali.

Nel conto economico, sono state aggiunte le voci (OIC 5, par 14,  e Appendice A):

  • A)5-bis) «Proventi della procedura liquidatoria» e B)14-bis) «Oneri della procedura liquidatoria», che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall’estinzione delle passività;
  • A)5-ter) «Rivalutazioni della procedura liquidatoria», qualora siano operate rivalutazioni, avvalendosi dell’opzione di cui al par. 86 dell’OIC 5 (valutazione al valore di realizzo superiore al valore netto contabile).

Le società in liquidazione senza attività in continuazione presentano lo schema di rendiconto finanziario riportato nell’Appendice C dell’OIC 5 – Schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario per le società in liquidazione senza attività in continuazione.

Le società possono non presentare il comparativo dello schema di rendiconto finanziario nell’esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all’Appendice C dell’OIC 5: la mancata esposizione del comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa OIC 5, par. 16 e 17).

 

Semplificazioni per le micro e piccole imprese

Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. hanno la facoltà di adottare lo schema di stato patrimoniale e conto economico nell’Appendice E dell’OIC 5 – Bilancio in forma abbreviata per le società in liquidazione senza attività in continuazione.

Le società possono non presentare il comparativo nel bilancio dell’esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all’Appendice E: la mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.

Le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario (OIC 5, par 18, 21 e 22).

L’OIC 5, par. 23, precisa, infine, che le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono adottare gli schemi di bilancio ordinari previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., tenuto conto delle semplificazioni previste dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c., così come declinati dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.