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Tutela dell’occupazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato

L’art. 6 del D.L. 87/2018 è diretto a preservare il mantenimento dei livelli lavorativi presso le aziende che hanno usufruito di aiuti di Stato: a tale fine, è previsto un obbligo di mantenimento, presso l’unità produttiva agevolata, del personale impiegato ovvero degli addetti all’attività economica interessata dal beneficio, per un periodo di almeno cinque anni. In particolare, il co. 1 della disposizione stabilisce che l’impresa italiana o straniera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di aiuti di Stato che prevendono la valutazione dell’impatto occupazionale, decade dall’agevolazione se – al di fuori casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo – riduce di oltre il 10% i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio, nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento. Tale decadenza è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello di occupazione, ed è comunque totale se il decremento eccede il 50%.

Per le restituzioni dei benefici, si applicano i co. 3 e 5 dell’art. 5 del D.L. 87/2018:

  • i tempi e le modalità per il controllo dei vincoli, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti, volti a disciplinare i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza;
  • l’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari a quello ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, incrementato di cinque punti percentuali;
  • trova applicazione l’art. 9, co. 5, del D.Lgs. 123/1998, per effetto del quale è riconosciuto il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici, e sono comtemplate le modalità di recupero tramite iscrizione a ruolo.

Le predette disposizioni dell’art. 6 del D.L. 87/2018 esplicano i propri effetti esclusivamente nei confronti dei benefici concessi o banditi, nonché degli investimenti avviati, successivamente al 14 luglio 2018.