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Transazione fiscale e tributi esclusi

L’art. 182-ter del R.D. 267/1942 stabilisce che, con il piano di concordato preventivo di cui all’art. 160 del R.D. 267/1942 oppure nell’ambito delle trattative per la definizione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. 267/1942), il debitore imprenditore fallibile in stato di crisi – esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 182-ter del R.D. 267/1942 – può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei debiti riguardanti le seguenti causali:

  • tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e relativi accessori (inte­res­si, indennità di mora e sanzioni, comprese quelle amministra­tive per violazioni tributarie);
  • contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, e corrispondenti accessori.

Il procedimento di transazione fiscale delineato dall’art. 182-ter del R.D. 267/1942 è, pertanto, obbligatorio in tutte le ipotesi di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti comprendenti la proposta di pagamento parziale o dilazionato delle passività tributarie e previdenziali.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi i debiti per ICI, TARSU, TOSAP, imposte e diritti sulle pubbliche affissioni (C.M. 40/E/2008 e C.M. 19/E/2015). In senso conforme, si è espresso il documento CNDCEC-FNC del 4.5.2018 – “L’ambito applicativo della “nuova” transazione fiscale”, con particolare riferimento a tutti i tributi provinciali e comunali – come l’IMU, la TASI, la TARI, l’imposta di soggiorno e quella di scopo – in quanto non risultano amministrati dalle agenzie fiscali in forza di legge o convenzione: analogamente, non possono essere reputati transigibili, se non per effetto di convenzione, il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e i contributi di bonifica, poiché gestiti, rispettivamente, dai Comuni e dai consorzi di bonifica. Queste passività, non essendo comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 182-ter del R.D. 267/1942, possono, pertanto, formare oggetto di falcidia secondo le regole generali del concordato preventivo – senza, quindi, alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160 co. 2 del R.D. 267/1942) – e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

 

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