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Super ammortamento per i beni materiali mobili nuovi

L’agevolazione della maggiorazione del costo del cespite, ai soli fini della deducibilità dal reddito delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è circoscritta agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (art. 1, co. 91-94 e 97, della L. 208/2015; art. 1, co. 8, della L. 232/2016; art. 1, co. 29, della L. 205/2017). Questo beneficio non è, pertanto, invocabile con riguardo agli elementi immateriali, i quali potrebbero, tuttavia, usufruire del super ammortamento ad essi riservato dall’art. 1, co. 10, della L. 232/2016, qualora sussistano i relativi requisiti.

Il richiamo della citata normativa sul super ammortamento ai “beni strumentali” comporta, naturalmente, che i cespiti oggetto di investimento siano caratterizzati dalla strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione: conseguentemente, i cespiti devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), così come quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, o i materiali di consumo.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che – in assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione, in ordine alle modalità di effettuazione degli investimenti – il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto (C.M. 23/E/2016, par. 2).

È, inoltre, necessario che i beni materiali strumentali oggetto dell’investimento agevolabile siano nuovi: l’agevolazione non spetta, pertanto, per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il super ammortamento è applicabile, in capo all’acquirente, anche per il bene esposto in uno show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (C.M. 23/E/2016, par. 2), in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (CC.MM. 5/E/2015, 44/E/2009 e 4/E/2012). In altri termini, non può usufruire dell’agevolazione il bene che il cedente abbia impiegato per scopi diversi dalla semplice esposizione.

Per quanto concerne, invece, i beni complessi, alla cui realizzazione abbiano concorso anche dei cespiti usati, il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché il costo complessivamente sostenuto non sia formato prevalentemente da quello dei cespiti usati. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale condizione dovrà risultare verificata sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che in quella di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di:

  • acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale fattispecie, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Al verificarsi di questa condizione, l’importo agevolabile sarà costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene;
  • un bene realizzato in economia il quale, se dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata, sempreché sostenuto nel periodo agevolato.