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Strumenti operativi per l’allerta di sindaci e revisori

Prima dell’approvazione della L. 155/2017, avente ad oggetto la delega per la riforma della disciplina concorsuale (poi attuata dal D.Lgs. 14/2019), l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ha pubblicato il Quaderno 71 “Sistemi di allerta interna. Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societaria. Guida in materia di sistemi di allerta preventiva”.

Il documento afferma un principio fondamentale: l’individuazione e la valutazione della gravità dello stato di crisi, non ancora sfociato in insolvenza conclamata, presuppone l’accesso ad un set informativo non disponibile all’esterno dell’azienda e una visione diversa da quella soltanto storica – basata su analisi statiche di grandezze patrimoniali e indici di bilancio – bensì anche prospettica e, quindi, tesa ad identificare l’incapacità in futuro di adempiere le obbligazioni già assunte e quelle prevedibili nel corso della gestione attesa, sia sotto il profilo inerziale sia se corretta da iniziative degli amministratori.

In questo contesto, la trasparenza e tempestiva disponibilità dei dati aziendali attendibili e verificati, non solo contabili, è essenziale per condurre un’analisi affidabile, da parte degli organi della governance societaria o di terzi, circostanza non sempre verificata, soprattutto nell’entità di minori dimensioni, spesso carenti di risorse, adeguate strutture organizzative e di controllo interno.

In particolare, il Quaderno 71 definisce lo stato di crisi sotto un duplice profilo:

  • economico-finanziario, come la situazione d’incapacità, tendenziale e temporanea, dell’impresa, misurabile ex ante in termini di probabilità di generare – in via continuativa, e non episodica – un adeguato flusso di cassa operativo. La capacità di creare liquidità deve essere tale da garantire un tempestivo e regolare servizio del debito contratto verso enti finanziari ed erariali (impegni finanziari inderogabili);
  • giuridico, come la situazione attesa – e, quindi, necessariamente influenzata dall’alea tipica di una condizione futura – di tendenziale e temporanea inadempienza contrattuale, potenzialmente reversibile, ma contraddistinta da un’elevata probabilità d’insolvenza.

Le due definizioni, pertanto, si integrano: in entrambe è, infatti, sottinteso un evento avverso (il rischio di insolvenza), uno stato tendenziale e temporaneo e la necessità di adottare misure di rischio in termini di probabilità.

Il documento è destinato agli organi sociali, in particolare i sindaci, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’obiettivo è proporre loro un sistema organico di supporto decisionale – inteso quale insieme dei principi di comportamento professionale, metodologie orientate alle best practice, strumenti e procedure operative– a supporto della propria attività decisionale e diagnosi precoce del rischio di insolvenza a salvaguardia del presupposto della continuità aziendale (art. 2423-bis c.c.). 

Al fine di orientare i controlli di sindaci e revisori, il Quaderno 71 propone un iter specifico per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, rappresentato da standard tecnici e professionali di riferimento nell’analisi e nella valutazione di tutte le informazioni utili e rilevanti per la predisposizione di un sistema di allerta preventiva a salvaguardia della continuità aziendale. Lo scopo è quello di prevenire situazioni degenerative in presenza di elementi segnaletici rilevanti di crisi d’impresa (c.d. alert), mediante la tempestiva sollecitazione di misure proattive di riequilibrio e risanamento da parte degli organi amministrativi.

La procedura si compone di alcune fasi sequenziali, costituenti un ordinato e standardizzato sistema di raccolta-analisi-valutazione delle informazioni disponibili in base a fonti interne (contabili e non) ed esterne:

  • adeguata verifica, tramite l’analisi e il monitoraggio preliminare degli indicatori segnaletici (c.d. early warning);
  • raccolta e organizzazione dei dati;
  • review contabile;
  • analisi andamentale, economico-finanziaria e qualitativa.

L’analisi e il monitoraggio preliminare degli indicatori segnaletici, e la loro presenza concomitante e ripetuta nel tempo, devono indurre i sindaci e i revisori – nell’ambito delle proprie funzioni – ad attivare la procedura interna di allerta preventiva per la verifica del presupposto di continuità aziendale, mediante la richiesta di ogni informazione utile (storica, contestuale o prospettica).