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Società di comodo con utilizzo limitato del credito annuale IVA

L’art. 30, co. 4, della Legge 724/1994 stabilisce che, nel caso in cui la società sia non operativa, il credito annuale emergente dalla dichiarazione annuale IVA non può essere utilizzato in compensazione, né richiesto a rimborso o ceduto, ma esclusivamente riportato nel periodo d’imposta successivo. È, inoltre, previsto che il contribuente decade anche da quest’ultima facoltà, qualora – per tre esercizi consecutivi – non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari all’importo dei ricavi minimi, così come desunti dall’applicazione del co. 1 della predetta disposizione.

Il regime di limitazione non è applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non operativi in base all’art. 30 della Legge 724/1994, ma anche rispetto ai contribuenti che sono interessati dalla presunzione di non operatività di cui all’art. 2, co. da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 138/2011. È il caso dei soggetti in c.d. perdita sistematica, ovvero che hanno dichiarato una perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi, o per quattro esercizi e nel restante anno del quinquennio, hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30, co. 3, della Legge 724/1994: a tali fini, il reddito deve essere considerato al lordo dell’utilizzo di eventuali perdite di precedenti esercizi. Sul punto, si ricorda altresì che la disciplina delle società di comodo è applicabile ai soggetti in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta successivo al quinquennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una delle predette situazioni di perdita fiscale sistematica (C.M. 23/E/2012). Conseguentemente, la presunzione di non operatività è applicabile, ad esempio, con riguardo all’anno solare 2020, se la società ha dichiarato una perdita fiscale nel 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019: al ricorrere di tale ipotesi, il contribuente è soggetto alle limitazioni di cui sopra, con possibilità del solo riporto a nuovo del credito annuale IVA. Rimangono, quindi, valide le compensazioni effettuate nel 2020, in quanto le predette restrizioni trovano applicazione nel 2021, ovvero dopo l’accertamento della non operatività del contribuente.

Si ricorda, tuttavia, la possibilità di invocare le causa di esclusione o disapplicazione della disciplina delle società di comodo: a titolo esemplificativo, si richiama quanto sostenuto dalla R.M. 107/E/2012, in relazione ad una particolare causa di disapplicazione automatica della predetta presunzione, che consente di non presentare l’istanza di interpello, rappresentata dalla sussistenza di un MOL positivo, ovvero di un’eccedenza del valore della produzione, rispetto ai costi della medesima natura, così come risultante dal conto economico civilistico di cui all’art. 2425 c.c., senza considerare ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti, imputati nelle voci B)10), B)12) e B)13). In tale sede, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, in virtù dell’equiparazione sostanziale tra acquisto diretto e leasing, nel calcolo del MOL è possibile escludere anche i canoni di locazione finanziaria (quota capitale ed interessi) dei beni strumentali iscritti nella voce B)8), con possibilità, pertanto, di conseguire un margine operativo lordo positivo, con relativa esclusione della predetta presunzione di non operatività da perdita fiscale sistemica.