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Scissione di società e rischio di bancarotta

La Cass. 42272/2014 ha stabilito che integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta im­propria per distrazione (artt. 216 e 223 del RD 267/1942), l’operazione straordinaria di scis­sione nella quale:

  • la società scissa, poi fallita, resti titolare di sole posizioni debitorie e di immobili gra­vati da ipoteche per importi rilevanti;
  • la società risultante dalla scissione risulti destinataria dell’intero patrimonio im­mo­biliare “libero” da ipoteche, con successivo passaggio dello stesso ad altra so­cietà.

Ciò che rileva, infatti, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali è rea­lizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depau­pe­rativi del patrimonio e, in prospettiva, pregiudizievoli per i creditori laddove si dovesse addivenire ad una procedura concorsuale. Le tutele normative riconosciute alla posizione dei creditori, rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere intera­mente il danno o, quanto meno, il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest’ultima. Se è vero, infatti, che ai creditori è ricono­sciu­to il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società beneficiarie, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è altrettanto vero che un pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisa­bile nella necessità di ricercare detti beni; ma, soprattutto, nel fatto che, all’esito di tale ricerca, i creditori potrebbero trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con riduzione delle possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese.