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Ritorno al passato per le società sportive dilettantistiche

L’art. 13 del D.L. 87/2018 ha abrogato l’intera disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative, istituita a decorrere dal 2018 dall’art. 1, co. 353-360, della L. 205/2017, con la possibilità di costituzione nella forma giuridica di società di capitali o persone, e con un regime fiscale di favore: la soppressione riguarda, pertanto, sia le disposizioni civilistiche – natura del soggetto e previsioni statutarie – che quelle fiscali (dimezzamento dell’aliquota IRES, riduzione dell’aliquota IVA ordinaria su determinati servizi resi e trattamento dei compensi corrisposti ai collaboratori).

L’intervento del legislatore ha, pertanto, ripristinato il precedente sistema normativo, caratterizzato dal divieto di lucro soggettivo per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Conseguentemente, le forme giuridiche utilizzabili tornano ad essere le seguenti:

  • l’associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.;
  • l’associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. 361/2000;
  • la società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

L’eliminazione delle suddette disposizioni ha effetto dal 14 luglio 2018, ad eccezione dell’abrogazione del co. 355, riguardante la decurtazione alla metà dell’aliquota IRES, che opera, invece, dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018, in deroga all’art. 3, co. 1, della Legge 212/2000, secondo cui le norme tributarie non hanno effetto retroattivo. Tale disposizione soppressa, essendo stata introdotta dalla Legge 205/2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018, non ha, quindi, mai trovato applicazione.

L’art. 13, co. 2-4, del D.L. 87/2018 ha, inoltre, abrogato alcuni incisi di specifiche norme, riferiti espressamente alle società sportive dilettantistiche lucrative, inseriti dalla Legge 205/2017:

  • nell’ 2, co. 2, lett d), del D.Lgs. 81/2015 – la disposizione che mirava ad escludere dalla disciplina sul rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni instaurate dalle società sportive dilettantistiche lucrative – è stato eliminato il richiamo alle società sportive dilettantistiche lucrative;
  • nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, è stato soppresso il n. 123-quater), che fissava al 10% l’aliquota IVA sui servizi di carattere sportivo rese dalle società sportive dilettantistiche lucrative, nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società;
  • nell’ 90, co. 24-26, della Legge 289/2002, è stata espunta la via preferenziale, a beneficio delle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro e delle associazioni sportive dilettantistiche, per l’affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.