placeholder

Ristrutturazione dei debiti con effetti per soci illimitatamente responsabili e coobbligati

L’art. 59 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce, al co. 1, che ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione dei debiti si applica l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Quella concessa ad uno dei fideiussori libera, invece, gli altri soltanto per la parte del fideiussore liberato: tuttavia, se gli altri fideiussori hanno acconsentito alla liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.

Il successivo co. 2 precisa che, nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i loro diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Il comma 3 chiarisce, infine, che – salvo patto contrario – gli accordi di ristrutturazione di ristrutturazione dei debiti della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, a meno che sia diversamente previsto.