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Ristrutturazione dei debiti a contenuto obbligatorio

L’art. 57, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’accordo di ristrutturazione dei debiti deve indicare gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione.

Il piano deve essere redatto nel rispetto delle modalità previste dall’art. 56 del D.Lgs. 14/2019, secondo cui tale documento deve avere data certa, e riportare:

  • la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  • le principali cause della crisi;
  • le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonchè l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  • gli apporti di nuova finanza;
  • i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
  • il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Al piano, così predisposto, devono, inoltre, essere allegati i documenti di cui all’art. 39, co. 1, del D.Lgs. 14/2019:

  • le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e annuali IVA concernenti i tre periodi d’imposta o anni precedenti – ovvero, se di durata inferiore, l’intera esistenza dell’impresa – e i bilanci degli ultimi tre esercizi. Alla luce di quanto previsto dall’art. 39, co. 3, del D.Lgs. 14/2019, si dovrebbe ritenere che l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP degli ultimi tre periodi d’imposta sia richiesta esclusivamente per le imprese che non sono soggette all’obbligo di pubblicazione del bilancio d’esercizio;
  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività del debitore;
  • l’elenco nominativo dei creditori, l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, e la precisazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
  • un’idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (artt. 363 e 364 del D.Lgs. 14/2019).

L’allegazione della suddetta documentazione non riguarda, naturalmente, il caso in cui la domanda del debitore abbia ad oggetto l’assegnazione dei termini di cui all’art. 44, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019 (c.d. pre-accordo): al ricorrere di tale ipotesi, il debitore è, infatti, tenuto a depositare, unitamente all’istanza, esclusivamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi – oppure, per le imprese non soggette all’obbligo di pubblicazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP concernenti i tre precedenti periodi d’imposta – e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L’ulteriore documentazione sopra citata, prevista dall’art. 39 del D.Lgs. 14/2019, dovrà comunque essere depositata successivamente, nel termine assegnato dal tribunale, ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019.