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Rinuncia al TFM e fiscalità differenziata per l’amministratore

Il trattamento di fine mandato derivante dall’ufficio di amministratore è riconducibile ai redditi assimilati di lavoro dipendente previsti dall’art. 50, co. 2, lett. c-bis), del D.P.R. 917/1986 – somme e valori a qualunque titolo percepiti in relazione agli uffici di amministratore – sempreché tale incarico non rientri nell’oggetto dell’arte o della professione di cui al successivo art. 53, co. 1, del TUIR, concernente i redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. Diversamente, gli onorari relativi al mandato di amministratore rientranti nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale (C.M. 105/E/2001).

In entrambi i casi, la tassazione del TFM, come reddito assimilato al lavoro dipendente o professionale, segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione. A questo proposito, la C.M. 73/E/1994 – dopo aver confermato che tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, senza generare una sopravvenienza attiva per la società partecipata – aveva chiarito che la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e, quindi, l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta. In senso conforme, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, con due recenti pronunce, riguardanti, rispettivamente, la rinuncia ad un credito derivante da:

  • compensi per royalties spettanti al socio di maggioranza (Cass. 18.12.2014, n. 26842);
  • indennità di fine mandato spettanti a due soci-amministratori (Cass. 26.1.2016, n. 1335).

Successivamente, la R.M. 124/E/2017 ha confermato che – nel caso in cui l’amministratore socio abbia rinunciato alle quote di TFM accantonate dalla partecipata, patrimonializzando la stessa – il credito oggetto di remissione, che s’intende giuridicamente incassato, dovrà essere assoggettato a tassazione in capo al socio persona fisica non imprenditore, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società. Nell’ipotesi, invece, della rinuncia operata dagli amministratori non soci, non trovando applicazione l’art. 88, co. 4-bis, del D.P.R. 917/1986, la società deve essere assoggettare a tassazione, a norma del precedente co. 1, la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM, nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato. In altri termini, per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio dell’incasso giuridico non si applica, ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.