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Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche

L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la Legge 205/2017 non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972, fatto salvo il disposto dell’art. 4 del D.Lgs. 127/2015. Rimangono, pertanto, valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato dall’Amministrazione Finanziaria sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi.

Con specifico riferimento all’art. 25 del D.P.R. 633/1972, considerata la natura del documento elettronico transitato tramite il Sistema di Interscambio – di per sè non modificabile e, quindi, non integrabile – la C.M. 13/E/2018 ritiene che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (come nel caso di inversione contabile di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee dalla R.M. 46/E/2017 e dalle Circolari ivi richiamate: ad esempio, la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura, contenente sia i dati necessari per l’integrazione che gli estremi della stessa.

Modalità di conservazione

L’art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”) stabilisce, al co. 2, che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta: rimane fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. Conseguentemente, ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio, “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD), e considerati idonei a fini della conservazione. In questo senso, la C.M. 13/E/2018 ha rammentato che chi emette o riceve fatture elettroniche ha la facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza: sul punto, si veda, in generale la R.M. 81/E/2015, nonché – per le peculiarità delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione – gli artt. 5, co. 3, e 9, co. 2, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate

Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018 e nella C.M. 8/E/2018, è stato segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Questo servizio, messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Finanziaria e conforme al D.P.C.M. 3 dicembre 2013, nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e transitate attraverso il Sistema di Interscambio.