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Pre-accordi di ristrutturazione e concordato “in bianco”, passaggio al piano attestato di risanamento

L’art. 21 del D.L. 118/2021, in vigore dal 25.8.2021, ha esteso al 31.12.2022 la possibilità di passare dai pre-accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, co. 6, L.Fall.) – e dal concordato preventivo in “bianco” (art. 161, co. 6, L.Fall.) – al piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942, prevista dall’art. 9, co. 5-bis, del D.L. 23/2020. Conseguentemente, il debitore che, entro il 31.12.2022, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all’art. 161, co. 6, del R.D. 267/1942 o all’art. 182-bis, co. 7, L.Fall., può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., pubblicato nel Registro delle Imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima.

Il Tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’art. 161, co. 6, o dell’art. 182-bis, co. 7, del R.D. 267/42.

La norma consente, pertanto, al debitore di concludere e depositare al Registro delle Imprese – nei termini concessi dal Tribunale – un piano attestato di risanamento con i principali creditori, beneficiando del divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori (c.d. automatic stay), tipico della domanda di concordato preventivo. Affinché ciò sia possibile, il debitore deve:

  • rinunciare al procedimento attivato con la domanda di “pre-accordi” di ristrutturazione dei debiti (o di concordato preventivo “in bianco”);
  • dichiarare al Tribunale di avere predisposto, e pubblicato presso il Registro delle Imprese, il piano attestato di risanamento, depositando la relativa documentazione.

Il Tribunale pronuncia l’improcedibilità, e non l’inammissibilità, e il debitore può eseguire il piano attestato di risanamento, al di fuori del concorso dei creditori.

Alla luce della formulazione dell’art. 9, co. 5-bis, del D.L. 23/2020, il ricorso a tale strumento può rivelarsi utile per le imprese che presentano le seguenti caratteristiche:

  • stato di crisi reversibile, e non connotato da profili di estrema gravità;
  • crediti scaduti e/o da ristrutturare concentrati in pochi creditori;
  • indebitamento erariale di natura «fisiologica»;
  • concrete possibilità di perfezionare gli accordi coi creditori nei termini del concordato “in bianco” (o del pre-accordo di ristrutturazione dei debiti), e di eseguire il piano attestato di risanamento.