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Piccoli produttori agricoli esonerati dallo spesometro

L’art. 21 del D.L. 78/2010 stabilisce l’obbligo di comunicazione, in capo a tutti i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute.

A livello normativo, l’unica ipotesi di esonero finora prevista riguardava i produttori agricoli in regime speciale, ai sensi dell’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972, operanti in via prevalente nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. 601/1973 (R.M. 105/E/2018): le altre ipotesi di esonero sono state individuate dalla C.M. 1/E/2017, e riguardano i soggetti passivi IVA in regime di vantaggio fiscale (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011) e forfetario (art. 1, co. 54-89, della Legge 190/2014).

I co. 2-ter e 2-quater dell’art. 11 del D.L. 87/2018, introdotti in sede di conversione dalla Legge 96/2018, hanno esteso l’esonero dall’adempimento alla generalità̀ dei produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972 e che, in applicazione di tale regime, già̀ beneficiano dell’esonero dalla maggior parte degli adempimenti IVA. I soggetti interessati sono i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato – ovvero, in caso di inizio attività̀, prevedono di realizzare – un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, e composto per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972. Tali soggetti, dunque, non saranno più̀ tenuti a comunicare i dati delle autofatture ricevute dai relativi cessionari. A tal fine, è stato abrogato il co. 8-bis dell’art. 36 del D.L. 179/2012, e modificato il co. 1 dell’art. 21 del D.L. 78/2010.

L’obbligo comunicativo dovrebbe continuare ad applicarsi nei modi ordinari laddove gli stessi produttori agricoli, pur in presenza dei requisiti previsti, abbiano scelto di non avvalersi del regime speciale di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972.

Questa nuova forma di esonero ha efficacia dal 1° gennaio 2018: i produttori agricoli in regime speciale di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972 sono, pertanto, esonerati dall’obbligo comunicativo per le autofatture relative all’anno 2018.