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Partecipazioni di controllo e nota integrativa al bilancio d’esercizio ordinario

La valutazione delle partecipazioni di controllo richiede l’indicazione, nella nota integrativa al bilancio d’esercizio ordinario, di alcuni dati e notizie:

  • il criterio applicato nella valutazione, le motivazioni dell’eventuale deroga al divieto di cambiamento di quello del precedente esercizio (art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.), nonché i corrispondenti effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell’esercizio (2423-bis, ultimo co., c.c.);
  • i movimenti delle partecipazioni di controllo, specificando alcune informazioni, come il costo di acquisto, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni e quelle operate nel corso dell’esercizio, nonché le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all’altra e le alienazioni del periodo amministrativo di riferimento (art. 2427, co. 1, n. 2), c.c.);
  • la motivazione, gli elementi giustificativi e l’importo di eventuali svalutazioni di natura durevole, ovvero ripristini di valore;
  • le rivalutazioni in base a leggi speciali, indicando il corrispondente ammontare, il trattamento contabile del saldo attivo di rivalutazione ed il regime di utilizzo o disponibilità;
  • l’elenco delle partecipazioni, possedute anche indirettamente (per il tramite di società fiduciaria o interposta persona), in imprese controllate, indicando per ciascuna di esse la denominazione, la sede, il capitale sociale, il patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l’ammontare delle riserve di utili o capitale soggetto a restituzioni, vincoli o sospensione d’imposta (art. 2427, co. 1, n. 5), c.c.);
  • gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, relativi ad imprese controllate (art. 2427, co. 1, n. 9), c.c.), nonché le notizie sulla corrispondente natura e composizione, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società;
  • l’ammontare dei proventi da partecipazioni in imprese controllate, indicati nella voce C)15) del conto economico, diversi dai dividendi (art. 2427, co. 1, n. 11), c.c.);
  • l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.);
  • l’eventuale restrizione alla disponibilità di partecipazioni di controllo, ovvero l’esistenza di diritti d’opzione o privilegi gravanti sulle stesse;
  • le partecipazioni in imprese controllate che hanno formato oggetto di cambiamento di destinazione, con la precisazione delle ragioni sottostanti e del relativo importo;
  • l’eventuale assoggettamento all’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bisc.);
  • la motivazione dell’eccedenza del costo d’acquisto iscritto nell’attivo patrimoniale, rispetto al valore risultante dall’applicazione del patrimonio netto, delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate (art. 2426, n. 3), ultimo periodo, c.c.).

Un costo d’acquisto superiore al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata può trovare ragione esclusivamente nelle seguenti circostanze riguardanti quest’ultima:

  • i valori correnti delle immobilizzazioni materiali eccedono quelli contabili;
  • l’esistenza di un avviamento, fondato su una ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi;
  • il capitale economico maggiore di quello di funzionamento;
  • la perdita d’esercizio considerata temporanea.

In caso contrario, potrebbe ricorrere la fattispecie del c.d. cattivo affare, che rende necessario procedere alla svalutazione della partecipazione di controllo, con contestuale imputazione a conto economico del relativo importo, tra le rettifiche di valore di attività finanziarie.

Si ricorda, infine, che le partecipazioni in imprese controllate comportano anche l’obbligo di indicare alcune specifiche informazioni nella relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.):

  • l’andamento della società, con riferimento all’attività svolta attraverso le imprese controllate, illustrando i dati più significativi riguardanti gli investimenti, i costi ed i prezzi;
  • i rapporti qualitativi e quantitativi (patrimoniali, finanziari ed economici) con imprese controllate, nonché con quelle che rientrano sotto la medesima attività di direzione e coordinamento.

L’informativa riguardante i legami di controllo deve, tuttavia, intendersi limitata ai rapporti esplicitamente riflessi in bilancio. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono, inoltre, tenute ad integrare l’informativa in parola, con quella riferita alle parti correlate, in ossequio alle previsioni dell’art. 2391-bis del codice civile.