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Obblighi di ricapitalizzazione, sospensione e controlli dei sindaci

L’art. 182-sexies del R.D. 267/1942 prevede la temporanea inapplicabilità delle norme disciplinanti la riduzione del ca­pi­tale sociale per perdite (artt. 2446 co. 2-3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c.), a partire dalla data di presentazione dell’istanza di omologazione dell’accordo di riduzione dei debiti – o di estensione al periodo delle trattative del divieto di azioni esecutive o cautelari per i creditori (art. 182-bis, co. 1 e 6, L. fall.) – o della domanda di concor­da­to preventivo, anche “in bianco” o con riserva (art. 161, co. 6, L. fall.), e sino alla relativa omologazione. Fino alla data di depo­sito di tali atti, tuttavia, continua ad esplicare i propri effetti l’art. 2486 c.c., inerente i poteri degli Am­ministr­atori conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento.

Per effetto della presentazione di una delle suddette istanze o domande, il Collegio Sindacale della società ricorrente, ove nominato, previamente informato dall’Organo Amministrativo, deve verificare l’effettiva presenta­zione del ricorso giudiziale, e svolge una funzione di vigilanza che riguarda alcune specifiche fasi. Il Collegio Sindacale, esercitando i poteri riconosciutigli dalla Legge, deve, pertanto, vigilare che gli Amministratori procedano comunque alla convocazione dell’Assemblea e, all’occorrenza deve esercitare i poteri sostitutivi di convocazione, come imposto dalla normativa civilistica (art. 2446, co. 1, c.c.).

Il Collegio Sindacale deve, inoltre, continuare a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, e vigilare che gli assetti adottati dall’Organo Am­ministrativo risultino adeguati per la realizzazione del piano o dell’accordo, applicando le norme CNDCEC 11.6 e 11.4. Nella peculiare ipotesi in cui la società abbia depositato una domanda di concordato preventivo in bianco, ovvero con riserva della suc­cessiva presentazione del piano, della proposta e della relativa docu­mentazione, il Collegio Sindacale – previamente informato dagli Amministratori, in ordine ai contenuti e alle caratteristiche essenziali del piano e della proposta – è tenuto a vigilare in conformità di quanto previsto dalla norma CNDCEC 11.5.

Si consideri altresì che le cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, co. 1, n. 4) c.c.) non esplicano i propri effetti, sino all’omologazione (art. 182-sexies L. fall.). Il Collegio Sindacale deve, pertanto, vigilare che gli Amministratori non procedano agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2484, co. 3, c.c., e si attivino per la realizzazione del piano di concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero per l’assolvimento degli incombenti connessi al deposito della domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, co. 6-8, L. fall.).

In caso di omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, o di mancanza della stessa, tornano ad operare gli obblighi civilistici (ricapitalizzazione, trasformazione o messa in liquidazione) e la suddetta causa di scioglimento: conseguentemente, qualora il piano di concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non abbia espressamente previsto misure tese al riallineamento del capitale sociale al minimo legale, il Collegio Sindacale deve vigilare che gli Amministratori accertino le perdite rilevanti e adottino i prov­vedimenti utili al fine di ricapitalizzare, trasformare o porre in liquida­zione la società.