placeholder

Obblighi di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa

L’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019 individua la crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. In altri termini, è richiesto un monitoraggio attraverso un indicatore di sostenibilità dei debiti dei prossimi 12 mesi, come il DSCR che presuppone l’esistenza e l’utilizzo di un adeguato strumento di pianificazione finanziaria annuale: ad esempio, il budget di tesoreria, il rendiconto finanziario oppure – nel caso delle micro e piccole imprese, coerentemente con il principio contabile nazionale OIC 9, in tema di svalutazione delle immobilizzazioni per perdite durevoli – il conto economico previsionale a 12 mesi.

Tale concetto è ulteriormente rafforzato dal successivo art. 3, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 14/2019, in virtù del quale, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al co. 1 richieste all’imprenditore individuale e gli adeguati assetti delle società (art. 2086, co. 2, c.c.) devono consentire, tra l’altro, di “verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4”, individuati dall’esistenza di:

  1. debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. passività verso fornitori scadute da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  4. esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, co. 1, del D.Lgs. 14/2019.

Quest’ultima norma individua i limiti di scaduto di alcune passività fiscali e previdenziali superati i quali emerge l’obbligo del relativo creditore pubblico qualificato (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Agente della Riscossione) di procedere alla segnalazione all’imprenditore (o all’organo amministrativo della società), con l’invito ad attivare, se ne ricorrono i presupposti, la composizione negoziata della crisi di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019.