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Bilancio abbreviato, facoltà di escludere molte informazioni dalla nota integrativa

In virtù di quanto previsto dall’art. 2435-bis, co. 5, c.c., che definisce il contenuto obbligatorio della nota integrativa del bilancio d’esercizio abbreviato, in tale documento non è richiesta l’indicazione delle seguenti informazioni (salvo che si renda comunque necessaria, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2423, co. 3, c.c.):

  • la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e ”costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, co. 1, n. 3), c.c.);
  • la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali (art. 2427, co. 1, n. 3-bis), c.c.);
  • le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dellattivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni (art. 2427, co. 1, n. 4), c.c.);
  • l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate (art. 2427, co. 1, n. 5), c.c.);
  • l’ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni (art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.);
  • gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 6-bis), c.c.);
  • l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, co. 1, n. 6-ter), c.c.);
  • la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi”, “altre riserve” e “altri fondi” dello stato patrimoniale (art. 2427, co. 1, n. 7), c.c.);
  • l’analitica indicazione delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, co. 1, n. 7-bis),c.c);
  • la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 10), c.c.);·    l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati alla voce C)15) del conto economico, diversi dai dividendi (art. 2427, co. 1, n. 11), c.c.);
  • la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, rappresentanti nella voce C)17) del conto economico, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri (art. 2427, co. 1, n. 12), c.c.);
  • il prospetto relativo alla imposte anticipate e differite (art. 2427, co. 1, n. 14), c.c.);
  • l’importo totale dei corrispettivi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2427, co. 1, n. 16-bis), c.c.);
  • il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 17), c.c.);
  • le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (art. 2427, co. 1, n. 18), c.c.);
  • il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (art. 2427, co. 1, n. 19), c.c.);
  • i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427, co. 1, n. 19-bis), c.c.);
  • le operazioni di locazione finanziaria (art. 2427, co. 1, n. 22), c.c.). Sul punto, stante la rilevanza della corrispondente informativa, potrebbe risultare comunque opportuno – anche alla luce di quanto previsto dall’art. 2423, co. 3, c.c. – fornire un’adeguata segnalazione in nota integrativa;
  • il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (art. 2427, co. 1, n. 22-quinquies), c.c.);
  • la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427, co. 1, n. 22-septies), c.c.).