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Adeguati assetti obbligatori per tutte le società

L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” , ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L’obbligo degli adeguati assetti aziendali, posto dall’art. 2086, co. 2, c.c., riguarda – a partire dal 16.3.2019, ai sensi dell’art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 – tutte le società, a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle relative caratteristiche dimensionali. L’art. 2086, co. 2, c.c. non interessa, al contrario, l’imprenditore individuale, la cui disciplina – recata dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore soltanto dal 15.7.2022 – impone il dovere, in capo a costui, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Peraltro, l’imprenditore collettivo e quello individuale sono accomunati dall’applicazione dei co. 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019, secondo cui la struttura aziendale deve consentire di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • individuare gli squilibri patrimoniali, finanziarie e reddituali;
  • accertare la sostenibilità dei debiti e la sussistenza della continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi;
  • intercettare specifici debiti scaduti nei confronti dei dipendenti, dei fornitori, delle banche e degli intermediari finanziari, nonchè dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Agente della Riscossione).

Relativamente ai profili operativi dell’obbligo posto a carico alla società, si dovrebbe ritenere che l’adeguatezza dell’assetto organizzativo sia perseguibile mediante l’implementazione di regole e procedure dirette ad assicurare la corretta attribuzione del potere decisionale, con riguardo alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. A questo proposito, si ricorda che secondo la norma CNDCEC 3.5., dettata per il comportamento del Collegio Sindacale, un assetto organizzativo è ritenuto adeguato quando:

  • è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali, basandosi sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun ruolo;
  • permette la precisa indicazione dei principali fattori di rischi aziendale, il monitoraggio e la corretta gestione.

L’assetto amministrativo e contabile deve, invece, ritenersi adeguato se garantisce il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi, quali, ad esempio:

  • l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;
  • la rilevazione contabile tempestiva, regolare, corretta, completa e, pertanto, attendibile;
  • la produzione di dati utili per l’assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio d’esercizio;
  • la gestione integrata dei rischi.

Conseguentemente, la suddetta adeguatezza degli assetti aziendali presuppone un approccio ordinato alla gestione, che richiede la sussistenza di alcune circostanze essenziali:

  • l’organigramma per funzioni;
  • i flussi informativi attendibili;
  • l’analisi dei rischi, dei punti di forza e debolezza;
  • un reporting periodico, con frequenza preferibilmente trimestrale;
  • la verifica dei margini consuntivi, suddivisi anche per divisioni o business units, e la corrispondente stima prospettica.