L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” , ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
L’obbligo degli adeguati assetti aziendali, posto dall’art. 2086, co. 2, c.c., riguarda – a partire dal 16.3.2019, ai sensi dell’art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 – tutte le società, a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle relative caratteristiche dimensionali. L’art. 2086, co. 2, c.c. non interessa, al contrario, l’imprenditore individuale, la cui disciplina – recata dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore soltanto dal 16.5.2022 – impone il dovere, in capo a costui, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Relativamente ai profili operativi dell’obbligo posto a carico alla società, si dovrebbe ritenere che l’adeguatezza dell’assetto organizzativo sia perseguibile mediante l’implementazione di regole e procedure dirette ad assicurare la corretta attribuzione del potere decisionale, con riguardo alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. A questo proposito, si ricorda che secondo la norma CNDCEC 3.4., dettata per il comportamento del Collegio Sindacale, un assetto organizzativo è ritenuto adeguato quando:
- è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali, basandosi sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun ruolo;
- permette la precisa indicazione dei principali fattori di rischi aziendale, il monitoraggio e la corretta gestione.
L’assetto amministrativo e contabile deve, invece, ritenersi adeguato se garantisce il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi, quali, ad esempio:
- l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;
- la rilevazione contabile tempestiva, regolare, corretta, completa e, pertanto, attendibile;
- la produzione di dati utili per l’assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio d’esercizio;
- la gestione integrata dei rischi.
Conseguentemente, la suddetta adeguatezza degli assetti aziendali presuppone un approccio ordinato alla gestione, che richiede la sussistenza di alcune circostanze essenziali:
- l’organigramma per funzioni;
- i flussi informativi attendibili;
- l’analisi dei rischi, dei punti di forza e debolezza;
- un reporting periodico, con frequenza preferibilmente trimestrale;
- la verifica dei margini consuntivi, suddivisi anche per divisioni o business units, e la corrispondente stima prospettica.