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L’iscrizione in bilancio delle partecipazioni di controllo

Le partecipazioni sociali detenute dall’impresa devono essere rappresentate nell’attivo dello stato patrimoniale, redatto a norma dell’art. 2424 c.c., distinte sulla base di un criterio di destinazione. In primo luogo, è necessario accertare se costituiscono degli investimenti strategici e duraturi e, quindi, delle immobilizzazioni finanziarie, oppure dei titoli detenuti per la negoziazione, da iscrivere, invece, nell’attivo circolante, in quanto soggette a differenti modalità di valutazione. Sul punto, il principio contabile nazionale OIC 21, par. 10 ritiene che, al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, si debbano considerare – oltre alle caratteristiche della partecipazione – la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo. In relazione alle proprie strategie aziendali, l’organo di amministrazione – nel rispetto del criterio della destinazione economica – può imputare ad investimento duraturo una parte del portafoglio di partecipazioni della medesima specie, con conseguente iscrizione nell’attivo immobilizzato, e la restante quota alla negoziazione, con relativa rappresentazione nell’attivo circolante (OIC 21, par. 12).Si consideri, tuttavia, che l’art. 2424-bis, co. 1 e 2, c.c. stabilisce alcuni specifici criteri di individuazione della natura di partecipazione immobilizzata e, quindi, l’esclusione dall’attivo circolante:

  • gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • si presumono immobilizzazioni le partecipazioni in altre imprese, in misura non inferiore a quelle relative ai rapporti di collegamento, ovvero la disponibilità di almeno un quinto dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata, oppure di un decimo nel caso di società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Non si tratta, tuttavia, di una presunzione assoluta, poiché è ammessa l’iscrizione nell’attivo circolante delle partecipazioni che eccedono la misura del rapporto di collegamento, se destinate ad essere alienate entro breve termine (OIC 21, par. 11).

L’individuazione delle partecipazioni definibili come di “controllo” deve essere operata sulla base dell’art. 2359, co. 1 e 2, c.c., in virtù del quale sono considerate controllate le società:

  • in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • in cui un’altra possiede un numero di voti sufficiente a porre in essere un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • che sono assoggettate all’influenza dominante di un’altra società, per effetto di particolari vincoli contrattuali.

Il numero di voti, rilevanti ai fini dell’applicazione della norma, comprende anche quelli spettanti a società controllate o fiduciarie, nonché ad interposta persona: sono, invece, esclusi, i medesimi diritti attribuiti per conto di terzi.

Le partecipazioni di controllo, in virtù della presunzione di cui all’art. 2424-bis, co. 2, c.c. e salvo il caso della previsione di alienazione entro breve termine, devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, e precisamente in corrispondenza della voce B)III)1)a) dell’attivo patrimoniale, appositamente rubricata alle partecipazioni in imprese controllate.

Gli effetti reddituali derivanti dalla detenzione delle suddette partecipazioni devono, invece, essere imputati a conto economico, redatto a norma dell’art. 2425 c.c., secondo la loro natura:

  • dividendi, rilevati nel momento in cui – in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci della partecipata di distribuire l’utile o, eventualmente, le riserve – sorge il diritto alla riscossione da parte del socio (OIC 21, par. 58). Al ricorrere di tale ipotesi, il dividendo è iscritto nella voce C)15) “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime”, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La medesima imputazione riguarda gli utili derivanti da partecipazioni iscritte nell’attivo circolante (OIC 21, par. 15). I proventi da partecipazioni in società di capitali controllate concorrono alla determinazione del reddito d’impresa anch’essi esclusivamente nell’esercizio dell’effettiva percezione (c.d. principio di cassa), e nel limite del 5% degli stessi, a norma dell’art. 89, co. 2, del D.P.R. 917/1986;
  • plusvalenze e minusvalenze da realizzo: gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore contabile, sono iscritti rispettivamente nella voce C)15)proventi da partecipazioni” – con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime – e nella voce C)17) interessi e altri oneri finanziari”, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti (OIC 21, par. 16). Le spese di cessione della partecipazione devono essere rilevate autonomamente nel conto economico, senza contribuire al saldo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni (OIC 21, par. 17);
  • svalutazioni e rivalutazioni: devono essere imputate all’area delle rettifiche di valore di attività finanziarie, e precisamente alle voci D)18)a) e D)19)a), rubricate alle rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni.