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Legittima l’esdebitazione dall’IVA

L’istituto dell’esdebitazione consente alla persona fisica, fallibile (art. 142 del R.D. 267/1942) e non (art. 14-terdecies L. 3/2012), di ottenere la “dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio” (C.M. 19/E/2015, par. 5.4).

Questa disciplina, come ricordato dalla C.M. 16/E/2018, par. 3, è stata rimessa al vaglio dei giudici comunitari – ad opera della Cass. 13542/2017 – con riferimento alla mancata esclusione del credito IVA dalla previsione dell’inesigibilità. La controversia devoluta alla Corte di Giustizia trae origine dalla concessione al contribuente, con decreto del Tribunale competente per territorio, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 L.fall., conseguentemente al fallimento di una società della quale lo stesso era socio accomandatario. La cartella di pagamento a titolo di IVA ed IRAP, notificata dall’Agenzia delle Entrate, era stata annullata nei due gradi di merito, inducendo l’ente impositore ad adire i giudici di legittimità.

La Corte di Giustizia UE 16.3.2017, causa C-493/15, ha rilevato che:

  • l’art. 4, par. 3, TUE e gli artt. 2 e 22 della Sesta Direttiva 77/388 impongono agli Stati membri l’obbligo di adottare tutte le misure legislative ed amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nel territorio;
  • la procedura di esdebitazione si connota, nell’ambito delle finalità e dei limiti soggettivi fissati dalla normativa nazionale, per la necessità di un rigoroso esame, condotto, con riguardo al caso concreto, da un organo giurisdizionale;
  • l’istituto di cui al precedente punto consente, ad ulteriore tutela degli interessi comunitari, alle competenti autorità nazionali, in presenza di un credito IVA, di inoltrare al giudice incaricato il proprio parere sulla domanda del debitore interessato, nonché di proporre ricorso avverso l’eventuale pronuncia che dichiari inesigibile la parte non soddisfatta del suddetto credito, introducendo un doppio grado di giurisdizione.

Conseguentemente, a parere della giurisprudenza comunitaria, il diritto dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta che i debiti per IVA siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, “che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare a cui tale persona è stata sottoposta”.