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Le componenti rilevanti della “mini-IRES”

L’art. 1, co. 28-34, della Legge 145/2018, ha stabilito che, a de­correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’art. 73 del D.P.R. 917/1986 può essere assog­gettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali, per la par­te corrispondente agli utili del periodo d’imposta prece­den­te a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’eser­cizio di attività commerciali, accantonati a riserve diver­se da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corris­pon­dente alla somma di due grandezze:

  • gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuo­vi di cui all’art. 102 del D.P.R. 917/1986;
  • il costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

 

Utili accantonati a riserva

Ai fini del co. 28 dell’art. 1 della Legge 145/2018, il suc­cessivo co. 29 precisa che si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rile­va­no gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 ed accantonati a riserva, ad esclusione di quelli des­ti­nati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del pa­trimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o parte­ci­panti.

 

Investimenti in beni strumentali materiali nuovi

Per investimento si intendono la realizzazione di nuovi im­pian­ti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sos­pe­se, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di im­pian­ti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, an­che mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investi­menti in immobili e in veicoli di cui all’art. 164, co. 1, lett. b-bis), del D.P.R. 917/1986. Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli inve­sti­menti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d’im­­posta successivo a quello in corso al 31.12.2018, deducibili a norma dell’art. 102 del TUIR, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali ma­teriali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni stru­men­tali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo com­ples­sivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali ma­teriali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, as­sun­to al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del pe­rio­do d’imposta in corso al 31.12.2018.

 

Costo del personale assunto

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive lo­ca­lizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori subordinati impie­gati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’in­cre­mento complessivo del costo del personale classifi­ca­bi­­le nelle voci di cui all’art. 2425, co. 1, lett. b), nn. 9) e 14), c.c. ris­petto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018. L’in­cre­men­to è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture pro­dut­tive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle dimi­nu­zioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. A tal fine, per i soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986, la base occupazionale è in­di­vi­dua­­ta con riferimento al personale dipendente impiegato nell’at­­­tività commerciale e il beneficio spetta solo con riferi­men­to all’in­cremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività isti­tuzionale, si considera – ai fini sia dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento che del­la rilevazione del costo – il solo personale dipendente riferibile all’at­­tività commerciale, identificato in base al rapporto tra l’am­montare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività com­mer­ciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall’1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto cos­tituisce incremento della base occupazionale.