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Il piano attestato di risanamento

L’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942 esonera dall’azione revocatoria fallimentare – eventualmente esperibile dal curatore – gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa. Il soggetto legittimato alla predisposizione di tale piano, per la cui esecuzione non è necessaria l’approvazione dei creditori, è, pertanto, rappresentato dall’ente individuale o collettivo fallibile, ovvero l’imprenditore commerciale privato di natura non piccola, ovvero rientrante nei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare.

Il documento, assimilabile a quelli di cui al co. 3 dell’art. 2381 c.c., richiede altresì – ai fini del predetto esonero da revocatoria fallimentare – l’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, analogamente al concordato preventivo, formulata da un professionista in possesso di diverse caratteristiche. In primo luogo, è stabilito che la designazione è riservata esclusivamente all’impresa debitrice, tra soggetti indipendenti, aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare (art. 28, co. 1, lett. a) e b), L.F.). In altri termini, deve trattarsi di un soggetto iscritto al registro dei revisori legali, appartenente alla categoria degli avvocati, dei dottori e ragionieri commercialisti, e dei ragionieri, oppure costituito nella forma di studio professionale associato o società tra professionisti i cui soci siano inclusi nei predetti albi. È, inoltre, necessario che tale professionista soddisfi il presupposto dell’indipendenza, che richiede la congiunta assenza di alcuni elementi:

  • qualsiasi relazione patrimoniale e personale con ogni soggetto interessato all’operazione di risanamento (debitore, creditori, ecc.), idonea a comprometterne l’indipendenza di giudizio;
  • le cause di ineleggibilità dei sindaci di cui all’art. 2399 c.c.;
  • l’aver prestato negli ultimi 5 anni, anche tramite soggetti con i quali era unito in associazione professionale, attività di lavoro autonomo o dipendente in favore del debitore, oppure aver partecipato agli organi di amministrazione o controllo dello stesso.

Il debitore può richiedere, facoltativamente, l’iscrizione presso il registro delle imprese, beneficiandone anche ai fini fiscali – a norma dell’art. 88, co. 4-ter, del D.P.R. 917/1986 – in termini di non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, limitatamente all’importo eccedente le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del TUIR, gli interessi passivi indeducibili riportati (art. 96, co. 4, del TUIR), la deduzione Ace e le eventuali eccedenze della stessa (art. 1 del D.L. 201/2011, e D.M. 3.8.2017). Questa forma di pubblicità consente, inoltre, ad alcuni creditori – quelli per i quali i piano di risanamento prevede una soddisfazione parziale – di emettere contestualmente la corrispondente nota di variazione Iva, a norma dell’art. 26, co. 3-bis, del D.P.R. 633/1972, oltre a dedursi dal reddito d’impresa la relativa perdita su crediti (art. 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986).

L’iscrizione al registro delle imprese è, tuttavia, obbligatoria se il debitore intende rinunciare al procedimento instaurato, entro il 31.12.2022, con il deposito della domanda di concordato preventivo “in bianco” o dell’istanza relativa ai “pre-accordi” di ristrutturazione dei debiti (art. 9, co. 5-bis, del D.L. 23/2020).

Si rammenta, altresì, che il piano di risanamento attestato dal professionista indipendente di cui sopra consente, infine, al debitore di essere escluso dall’applicazione dell’art. 217-bis L.F., in materia di bancarotta semplice e fraudolenta preferenziale: in caso contrario, le operazioni eseguite sono, invece, assoggettabili, nell’ipotesi di successiva dichiarazione di fallimento, ad azione revocatoria fallimentare e  – qualora nei ricorrano le condizioni applicative – ai predetti reati penali.

Si segnala, infine, che dal 16.5.2022 troverà applicazione la nuova disciplina del piano attestato di risanamento, delineata negli artt. 56, 166 e 324 del D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017.