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L’adeguato assetto per il piano di risanamento

La sezione II del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, emanata in attuazione della disciplina della composizione negoziata della crisi, stabilisce che, ai fini della redazione del piano di risanamento “affidabile”, l’impresa deve possedere specifici requisiti organizzativi.

La sussistenza di queste condizioni può essere verificata rispondendo ad alcune domande, tra le quali:

  • l’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? In mancanza, l’impresa deve almeno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta;
  • l’impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? In difetto, l’impresa deve redigere un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l’andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

Ai fini della predisposizione del suddetto progetto di superamento della situazione di squilibrio patrimoniale, reddituale o finanziario, è, inoltre, necessario che l’impresa disponga di un adeguato assetto contabile, anch’esso riscontrabile tramite un’apposita check list:

  • l’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? In mancanza, l’imprenditore deve redigerla quale presupposto necessario per la predisposizione del piano;
  • la situazione debitoria è completa ed affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? In difetto, occorre appostare con prudenza adeguati fondi rischi e fondi per l’adeguamento delle attività e passività;
  • è disponibile un prospetto recante l’anzianità dei crediti commerciali, le cause del ritardo da incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite su crediti e una stima prudente dei tempi d’incasso? In difetto, è opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (non scaduti, scaduti da meno di 30 giorni, scaduti tra i 31 e 60 giorni, tra i 61 e 120 giorni oppure da più di 120 giorni);
  • è disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze di lenta rotazione? In caso contrario, è opportuno che l’imprenditore isoli le giacenze di magazzino a lenta rotazione per consentire una stima corretta degli approvvigionamenti necessari;
  • i debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, della situazione debitoria complessiva dell’Agente della Riscossione, del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall’estratto della Centrale Rischi?
  • sono disponibili informazioni sull’andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?