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La trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio

La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio dal cedente o prestatore, in quanto soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972, anche attraverso un intermediario, che può essere diverso dai soggetti individuati dall’art. 3 del D.P.R. 322/1998: analogamente, il cessionario o committente può ricevere dal Sistema di Interscambio le fatture elettroniche tramite un intermediario, comunicando al cedente o prestatore l’indirizzo telematico (codice destinatario o posta elettronica certificata) dell’intermediario stesso, oppure indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili all’identificazione del soggetto trasmittente, utilizzando una delle seguenti modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio:

  1. posta elettronica certificata;
  2. servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’applicazione;
  3. il sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”. Questa modalità prevede la sottoscrizione, mediante firma digitale, di uno specifico accordo di servizio, e la capacità di gestione di certificati digitali;
  4. il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP – File Transfer Protocol, che richiede – oltre alla sottoscrizione dell’accordo di servizio – un server FTP esposto su Internet.

Le modalità di cui ai numeri 3) e 4) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al Sistema di Interscambio, descritto nell’Allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sistema di Interscambio: al termine di tale procedura, il Sistema di Interscambio, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (c.d. “codice destinatario”).

Il soggetto che intende utilizzare la posta elettronica certificata deve avvalersi di un gestore, incluso in apposito elenco gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 68/2005. Il messaggio, che contiene il file da trasmettere, non deve superare la dimensione di 30 Mb.

La ricevuta di consegna del messaggio non costituisce attestazione della correttezza della fattura elettronica, ma soltanto della sua emissione.

Il Sistema di Interscambio, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento di tali accertamenti, viene recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica o le fatture elettroniche contenute nel file scartato si considerano omesse.

Qualora la fattura elettronica sia firmata digitalmente, il Sistema di Interscambio procederà a un controllo sulla validità del certificato di firma. Qualora l’esito sia negativo, il file viene scartato, con invio della ricevuta di scarto: anche in questa circostanza, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano non emesse.