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La rivalutazione dei beni nel bilancio 2020

L’art. 110 del D.L. 104/2020 riconosce la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (ad eccezione degli immobili-merce) iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione può essere eseguita anche soltanto civilisticamente, oppure con riconoscimento fiscale vantaggioso (imposta sostitutiva del 3% e deduzione dei maggiori ammortamenti già dal 2021).

La riserva di rivalutazione può essere affrancata con l’applicazione dell’imposta sostitutiva – delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali – del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate, anche mediante compensazione, in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta della rivalutazione e dei due esercizi successivi.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione dei beni ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione (1.1.2024), la plusvalenza o minusvalenza è determinata considerando il costo del bene prima della rivalutazione.

Per approfondimenti, si veda il documento interpretativo OIC n. 7.