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La ristrutturazione dei debiti del consumatore

L’art. 67 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che il consumatore sovraindebitato (art. 2, co. 1, lett. e), CCII), con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

La domanda è corredata dell’elenco:

  • di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  • della consistenza e della composizione del patrimonio;
  • degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La proposta può prevedere pure la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal co. 4.

È  possibile prospettare che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC.

È, inoltre, ammesso ipotizzare anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il procedimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.