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La responsabilità fiscale del liquidatore

L’art. 36, co. 1, del D.P.R. 602/1973 stabilisce che i liquidatori dei soggetti IRES che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelle anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano, alternativamente, di aver soddisfatto:

  • i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati;
  • crediti di ordine superiore a quelli tributari.

L’art. 36, co. 1, del D.P.R. 602/1973, come chiarito dal successivo co. 2, si applica anche agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società, qualora non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

L’esclusivo riferimento alle “imposte”, operato dall’art. 36, co. 1, del D.P.R. 602/1973, comporta che il liquidatore non possa essere mai responsabile per le sanzioni, ancorchè si riscontrino contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria in tal senso

La responsabilità prevista dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973 è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di specifici richiami nell’art. 36 del D.P.R. 602/1973, per rispettare tale disposizione è possibile fare riferimento alla disciplina civilistica, in particolare all’art. 2777 c.c. (C.M. 6/E/2015, par. 13.5), improntata all’osservanza della par condicio creditorum.

Le suddette responsabilità, così come quelle nei confronti dei soci, sono accertate dall’Amministrazione Finanziaria, con atto motivato – da notificare ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 – avverso il quale è ammesso ricorso, secondo le disposizioni del contenzioso tributario. Al ricorrere di tale ipotesi, trova applicazione l’art. 39, co. 1, del D.P.R. 602/1973, secondo cui il ricorso non sospende la riscossione, ma “l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte sino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario o al committente”, che può, tuttavia, essere revocato qualora sopravvenga un fondato pericolo per la riscossione.

Le responsabilità previste dall’art. 36, co. 1-3, del D.P.R. 602/1973 sono estese agli amministratori che, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, hanno compiuto operazioni di liquidazione oppure occultato attività sociali, anche mediante omissioni nelle scritture contabili.