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La rappresentazione in bilancio delle commesse pluriennali

L’impresa esecutrice dei lavori in corso su ordinazione aventi tempi di realizzazione superiori ai dodici mesi, sino a quando l’opera non è stata completata e consegnata alla committente, deve iscrivere, nello stato patrimoniale attivo:

  • il valore della commessa a fine esercizio, sulla base del criterio di valutazione adottato, tra le rimanenze, nella voce C.I.3) “Lavori in corso su ordinazione”, al netto dei lavori già liquidati a titolo definitivo e, pertanto, costituenti ricavo;
  • le fatture emesse a titolo di anticipo, acconto ovvero corrispettivo liquidato a titolo definitivo, nella voce C.II.1) “Crediti verso clienti”, così come eventuali somme trattenute in garanzia.

Nel passivo, devono, invece, essere rappresentati:

  • gli eventuali accantonamenti operati per effetto di rischi ed oneri riguardanti le commesse in corso di esecuzione, nella voce B.4) “Altri”;
  • gli acconti ed anticipi versati dalla committente, nella voce D.6) “Acconti”, tra gli importi esigibili entro l’esercizio successivo.

Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, gli anticipi e gli acconti devono essere stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo, nella voce A)1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Diversamente, nell’ipotesi di fatturazione provvisoria dei lavori, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rappresentati nella voce D)6).

Nel conto economico, devono essere imputati:

  • nel valore della produzione, i corrispettivi (A)1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e la valutazione della commessa eseguita nel corso dell’esercizio (A)3) “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”), al netto dei ricavi già liquidati a titolo definitivo;
  • tra i costi della produzione, gli oneri sostenuti per la realizzazione della commessa, classificati per natura. Ad esempio, le spese per gli acquisti di materie prime e per il personale, nonché gli ammortamenti dei beni strumentali alla realizzazione della commessa.

La rilevazione nella voce A)1) è effettuata esclusivamente quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto dal committente all’appaltatore – sulla base degli stati di avanzamento predisposti in contraddittorio tra le parti, ed accettati dal cliente – quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti (OIC 23, par. 52).

Le fatturazioni determinate contrattualmente costituiscono, generalmente, delle anticipazioni finanziarie, e devono, pertanto, essere contabilizzate tra le passività, come anticipi da clienti: tuttavia, quando trovano corrispondenza con il valore dei lavori eseguiti, è prevista la loro imputazione a ricavo nei limiti di tale valore, se vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all’appaltatore.

Nella nota integrativa, è necessario riportare almeno le seguenti indicazioni:

  • i principi contabili adottati, precisando il criterio seguito per il riconoscimento dei ricavi, il metodo di valutazione dei lavori in corso ed i motivi che hanno indotto alla scelta, i criteri di contabilizzazione dei costi pre-operativi, di quelli a chiusura lavori, dei costi per gare, dei corrispettivi aggiuntivi;
  • gli effetti dell’aggiornamento dei preventivi, se significativi;
  • le incertezze e le attività e passività potenziali connesse a contratti, se di entità significativa;
  • l’ammontare, se significativi, degli impegni, in particolare quelli per lavori da eseguire (c.d. portafoglio lavori), se non già inclusi nei conti d’ordine;
  • il trattamento contabile seguito per gli oneri e proventi finanziari, nel caso se ne sia tenuto conto nella valutazione dei lavori;
  • l’elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni dell’appaltatore a consorzi, con l’indicazione della quota di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti o affidati ai consorzi;
  • gli eventuali cambiamenti nei criteri e nelle metodologie di valutazione, con i relativi effetti;
  • il valore complessivo dei lavori eseguiti, ove le rimanenze siano esposte al netto degli acconti;
  • l’ammontare dei corrispettivi aggiuntivi compresi, rispettivamente, nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze;
  • la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d’opera a fronte dei lavori eseguiti, qualora non sia già riflessa nello stato patrimoniale.