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La nota integrativa obbligatoria del bilancio d’esercizio abbreviato

L’art. 2435-bis, co. 5, c.c. stabilisce che – ferme restando le indicazioni richieste dagli artt. 2423, co. 3-5, 2423-ter, co. 2 e 5, 2424, co. 2, e 2426, co. 1, n. 4) e 6), c.c. – la nota integrativa abbreviata deve riportare le seguenti informazioni:

  • i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.);
  • i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2), c.c.);
  • l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e senza necessità della ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.);
  • l’ammontare degli oneri finanziari imputati nellesercizio ai valori iscritti nellattivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8), c.c.);
  • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati (art. 2427, co. 1, n. 9), c.c.);
  • l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.);
  • il numero medio dei dipendenti (art. 2427, co. 1, n. 15), c.c.), essendo comunque possibile omettere la ripartizione per categoria;
  • l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (art. 2427, co. 1, n. 16), c.c.);
  • le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-bis), c.c.). Rimane, in ogni caso, fermo che tale informativa può essere limitata alle operazioni realizzate, anche soltanto indirettamente, con i principali soci e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese partecipate dalla società (art. 2435-bis, co. 6), c.c.);
  • la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale – con possibilità di omettere l’indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico – a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-ter), c.c.);
  • la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellesercizio (art. 2427, co. 1, n. 22-quater), c.c.);
  • il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427, co. 1, n. 22-sexies), c.c.), essendo possibile omettere l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
  • l’informativa riguardante gli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis, co. 1, n. 1), c.c.).

Quest’ultima disposizione richiede, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, l’indicazione di alcuni dati o notizie:

  • Il loro fair value;
  • le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
  • gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base delle evidenze di mercato;
  • le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  • una tabella esponente i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.