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La gestione delle perdite del bilancio d’esercizio

Gli obblighi civilistici riguardanti la gestione delle perdite sono dettati dagli artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a. e dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. con riguardo alle società a responsabilità limitata.

Gli artt. 2446 e 2482-bis c.c. affrontano il caso in cui il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, per effetto del quale gli Amministratori – e, nell’ipotesi di loro inerzia, i Sindaci – devono, senza indugio, convocare l’Assemblea dei Soci per l’assunzione degli opportuni provvedimenti. Sotto il profilo operativo, il principio contabile nazionale OIC 30 sostiene che la perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci A)VIII) e A)IX) del patrimonio netto, al netto delle riserve – voci da A)II) a A)VI) – superano un terzo del capitale, oppure, più semplicemente, quando l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore a due terzi del capitale sociale. Per quanto concerne, invece, il riferimento temporale da assegnare al concetto del “senza indugio”, si segnala che l’art. 2631 c.c. stabilisce che, ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui gli Amministratori e i Sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’Assemblea dei Soci. Decorso tale termine, l’adempimento si considera omesso, con l’effetto che trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 6.197, elevata di un terzo trattandosi di obbligo di convocazione a seguito di perdite.

All’Assemblea dei Soci così convocata deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale: tale documenti devono, inoltre, rimanere depositati in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione. Nel corso dell’Assemblea, gli Amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’Assemblea dei Soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate: in mancanza, gli Amministratori e i Sindaci devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione  del  capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. si occupano, invece, del caso in cui il capitale, in conseguenze delle predette perdite, scenda al di sotto del minimo legale: gli Amministratori e, in caso di loro inerzia, i Sindaci devono, senza indugio, convocare l’Assemblea dei Soci per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Le suddette disposizioni non trovano, tuttavia, applicazione, rispetto ai Soci, quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 6 del D.L. 23/2020 – relativo al differimento degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione delle perdite emerse durante l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 – e agli artt. 20, 64 e 89 del D.Lgs. 14/2019 riguardanti la sospensione di tali doveri dei soci nel caso di composizione negoziata della crisi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e concordato preventivo.