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Fatturazione elettronica obbligatoria in continua evoluzione normativa

L’art. 1, co. 916, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica – secondo le modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il seguente comma 917 ha, tuttavia, anticipato la decorrenza al 1° luglio 2018, limitatamente ad alcune specifiche operazioni:

  • le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Queste tematiche hanno formato oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, formulati con la C.M. 30 aprile 2018, n. 8/E.

Successivamente, l’art. 1 del D.L. 28 giugno 2018, n. 79 ha modificato il co. 917, lett. a), dell’art. 1 della Legge 205/2017, differendo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione: conseguentemente, per queste operazioni, sono state mantenute sino al 31 dicembre 2018 le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 e dall’art. 12 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457. È stato modificato anche il co. 927 dell’art. 1 della Legge 2015/2017, precisando altresì che rimane confermata l’applicazione dal 1° luglio 2018 delle disposizioni contenute nei co. 922, 923, 924 e 925 dell’art. 1 della Legge 205/2017, che ricomprendono la tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità del costo e della detrazione dell’IVA, nonché il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche effettuate dal 1° luglio 2018.

Alla luce di tali sopravvenute novità normative, e tenuto conto dei quesiti formulati dalle associazioni di categoria e dai singoli contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha, poi, pubblicato la C.M. 2 luglio 2018, n. 13/E, fornendo ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

Successivamente, l’art. 11-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha confermato il rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione: contestualmente, l’art. 1, co. 2, della Legge 9 agosto 2018, n. 96 ha abrogato il suddetto D.L. 79/2018, con il quale era stato disposto il predetto differimento dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione. Il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda la generalità delle cessioni di carburante: rimane, infatti, fermo, con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio desti­nati a essere utilizzati come carburanti per motori diverse da quelle effettuate presso im­pianti di distribuzione stradale.

In data 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate – con l’intento di consentire ai contribuenti di arrivare preparati, in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, al 1° gennaio 2019 – ha comu­nicato la messa a disposizione sul proprio sito internet di alcuni strumenti operativi, rappresentanti da una guida pratica, due video-tutorial che spiegano concretamente cosa fare e una nuova sezione del sito per trovare tutte le informazioni. In particolare, la guida pratica spiega cosa cambia nel passaggio dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro complessivo della nuova modalità di fatturazione elettronica, illustrandone i principali aspetti operativi:

  • natura del documento, soggetti esonerati e vantaggi;
  • predisposizione, invio e ricezione;
  • servizi dell’Agenzia delle Entrate (procedura web, software scaricabile su personal computer e App “Fatturae”).

Infine, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto “Collegato Fiscale”) – in vigore dal 24 ottobre 2018, e da convertire in Legge entro 60 giorni – ha introdotto alcune agevolazioni in ambito sanzionatorio e semplificazioni in tema di emissione ed annotazione della fattura elettronica, registrazione degli acquisti e detrazione dell’IVA.