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La nuova definizione di “crisi” e gli obblighi per tutte le imprese

Una delle principali novità del D.Lgs. 14/2019 è rappresenta dall’introduzione della definizione di “crisi”, colmando una lacuna normativa della Legge Fallimentare, che si limitava a precisare – nell’art. 160, co. 3, del R.D. 267/1942, con riguardo all’accesso al concordato preventivo – che “per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza” (art. 5 del R.D. 267/1942).

L’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022, identifica la crisi con “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi“. Questa disposizione individua, pertanto, una definizione finanziaria prospettica di crisi, fondata sulla sostenibilità dei debiti a 1 anno (a d esempio, tramite DSCR), che presuppone l’adozione di un documento previsionale a 12 mesi, come può essere il budget di tesoreria, oppure il rendiconto finanziario o – per le micro e piccole imprese – il conto economico, sempre nell’orizzonte temporale annuale.

Il successivo art. 3, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 precisa che, inoltre, che – al fine delle rilevazione tempestiva della crisi – le misure idonee adottate dall’imprenditore individuale (co. 1), o gli adeguati assetti della società (art. 2086, co. 2, c.c.), devono consentire di:

  • registrare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, e rilevare i segnali di cui al co. 4 (superamento di specifici limiti di debiti verso dipendenti, fornitori, banche e intermediari finanziari, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione);
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (presupposto essenziale di accesso alla composizione negoziata della crisi).

È rimasta, invece, invariata – rispetto alla versione del previgente art. 5 del R.D. 267/1942 – la definizione di “insolvenza”, identificata con lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, co. 1, lett. b), del R.D. 267/1942).